Condizioni generali di fornitura

ZIMMER GmbH Niederlassung Schweiz

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
ZIMMER GmbH Niederlassung Schweiz / 4500 Solothurn
Stand: 01.12.2005


Geschäftsführer: Günther Zimmer, Martin Zimmer
Registernummer: CH-260.9.000.090-2 Handelsregisteramt Solothurn
Sitz der Gesellschaft: 4500 Solothurn
Die Zimmer GmbH ist ein Unternehmen der Zimmer Group

 

 

1. Validità delle presenti condizioni, campo di applicazione, forma scritta

a) Le forniture, le prestazioni e le offerte di Zimmer GmbH, filiale di Soletta (di seguito denominata "Fornitore") vengono effettuate esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di contratto. Esse si applicano anche a tutte le forniture future, anche se non espressamente concordate nuovamente.

b) Le presenti condizioni generali di contratto sono accettate dal Committente con l'assegnazione dell’ordine, al più tardi, tuttavia, al ricevimento delle forniture.

c) In questa sede sono confutate le contro-conferme o i riferimenti del Committente che richiamano le sue condizioni di acquisto/commerciali/di acquisto. Eventuali condizioni che si discostano dalle presenti condizioni commerciali generali del Fornitore si intendono accettate solo se confermate per iscritto dal Fornitore.

d) Gli accordi verbali, compresi quelli riguardanti accordi sussidiari o deviazioni dalle presenti Condizioni commerciali Generali, diventano vincolanti per il Fornitore solo con la sua conferma scritta. Questa clausola di forma scritta può essere revocata solo per iscritto.

 

2. Offerta e conclusione del contratto

a) Le offerte del Fornitore sono sempre con riserva di modifiche e non vincolanti. Le offerte e gli ordini del Committente sono vincolanti per il Fornitore solo se questi li conferma per iscritto o per telefono o se vi si attiene inviando l'oggetto della consegna.

b) Le assicurazioni e le proprietà garantite al Committente sussistono solo se sono espressamente indicate come tali dal Fornitore. In particolare, i riferimenti a cataloghi, schemi, disegni, norme DIN, nonché a indicazioni di pesi e dimensioni non costituiscono caratteristiche garantite. Inoltre, disegni e illustrazioni, misure, indicazioni di pesi e altre prestazioni e caratteristiche da parte del Fornitore - compresi quelli contenuti in cataloghi, circolari, annunci, listini prezzi, offerte, conferme d'ordine, ecc. sono solo approssimativi, a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti.

 

3. Modifiche di progettazione

a) Ci riserviamo il diritto di apportare, durante il periodo di fornitura, modifiche alla progettazione o alla forma che siano riconducibili a miglioramenti tecnologici o a requisiti legali, a condizione che l'oggetto della fornitura non venga modificato in modo significativo e che le modifiche siano ragionevoli per il Committente.

b) Tuttavia, il Fornitore non è tenuto ad apportare tali modifiche ai prodotti già consegnati.

 

4. Termine di consegna

Il termine di consegna decorre dalla data specificata nella conferma d’ordine ed è vincolante solo se in quel momento sono già stati chiariti tutti i dettagli tecnici e commerciali. Il termine di consegna si ritiene rispettato se l’oggetto della fornitura alla data stabilita ha lasciato la Zimmer Group. Ritardi di consegna per cause di forza maggiore non costituiscono responsabilità di Zimmer Group. Si considerano cause di forza maggiore ad esempio scioperi, serrate, guerre, azioni di polizia, atti di sabotaggio, allagamenti, eventi metereologici, terremoti, ecc…. Quanto sopra si applica anche ai ritardi conseguenti a ritardi nella consegna a Zimmer Group di prodotti da parte dei propri subfornitori. Il rispetto dei termini di consegna da parte di Zimmer Group è condizionato all’adempimento degli obblighi di contratto da parte dell’acquirente. Qualora la consegna fosse ritardata su richiesta e/o per fatto dell’acquirente, Zimmer Group potrà disporre diversamente della merce, ovvero ritardarne ulteriormente la consegna ed addebitare all’acquirente i corrispondenti costi di magazzino.

 

4. Riservatezza, documenti, diritti di protezione di terzi, diritti d’autore

a) Il Fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti d'autore su cataloghi, disegni, preventivi e altri documenti da lui preparati. Essi non possono essere utilizzati dal Committente né resi accessibili a terzi.

b) La responsabilità della correttezza dei documenti che il Committente deve consegnare al Fornitore, in particolare campioni, disegni, ecc. spetta esclusivamente al Committente. Qualora il Committente trasmetta al Fornitore informazioni su dimensioni, pesi, prestazioni, ecc., esse necessitano della conferma scritta da parte del Fornitore.

c) È responsabilità esclusiva del Committente verificare se i documenti da lui messi a disposizione del Fornitore violano i diritti di terzi, in particolare i diritti di proprietà industriale e i diritti d'autore.

d) Qualora terzi facciano valere diritti nei confronti del Fornitore a causa dello sfruttamento, dell'utilizzo o della riproduzione di documenti e modelli messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente, per violazione di diritti d'autore o di proprietà industriale o per violazione della legge sulla concorrenza sleale, il Committente è tenuto a sostenere il Fornitore nella difesa contro tali diritti. Inoltre, egli è tenuto a risarcire il Fornitore per tutti i danni che ne derivano. Ciò comprende anche le spese legali e di contenzioso.

 

5. Prezzi / Calcolo

  1.  In assenza di un accordo speciale, i prezzi si intendono franco filiale in Soletta. A ciò si aggiunge l'imposta sul valore aggiunto in vigore in Svizzera. I costi aggiuntivi per l'imballaggio e il trasporto, nonché per le spese di spedizione e, se necessario, per assicurazioni, la dogana, ecc. saranno fatturati al Committente dal Fornitore al prezzo di costo.

b) I prezzi indicati nei cataloghi e negli altri documenti di vendita del Fornitore si riferiscono al momento della rispettiva pubblicazione dei cataloghi e degli altri documenti di vendita. Nella misura in cui non diventano espressamente parte del contratto, non sono vincolanti. Ci riserviamo pertanto espressamente il diritto di apportare modifiche di prezzo dopo la pubblicazione dei cataloghi e prima della conclusione del contratto.

c) Gli ordini, per i quali non sono stati espressamente concordati prezzi fissi, saranno fatturati ai prezzi di listino (prezzi correnti) in vigore il giorno della consegna.

d) I prezzi indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine del Fornitore si basano sul calcolo del Fornitore esistente al momento della presentazione dell'offerta o della conferma d'ordine. Indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente punto 5, lettere b) e c), sono ammesse variazioni di prezzo se tra la conclusione del contratto e un termine di consegna concordato sono trascorsi più di quattro mesi. Se tra la stipula del contratto e la consegna si verifica un cambiamento sostanziale nel calcolo del Fornitore e quindi un aumento o una riduzione dei prezzi dei prodotti di almeno il 10% a causa di una variazione dei prezzi delle materie prime e dei materiali, dei costi dei materiali, dei salari dei dipendenti, dei costi energetici, dell'imposta sul valore aggiunto e dei dazi doganali del Fornitore, ciascuna parte contrattuale può richiedere la rinegoziazione del prezzo, nella misura in cui le variazioni dei suddetti fattori di costo sono collegate al contratto specifico e i suddetti fattori di costo incidono effettivamente sul prezzo.

 

6. Spedizione

a) La spedizione degli oggetti di fornitura avviene fondamentalmente senza assicurazione e a spese del Committente.

Se il Committente non desidera una modalità di spedizione speciale, il Fornitore sceglie quella che gli sembra più conveniente.

b) Su richiesta del Committente, il Fornitore dovrà assicurare la spedizione a spese del Committente contro furto, danni da rottura, trasporto, incendio e causati dall'acqua, nonché contro altri rischi assicurabili.

 

7. Pagamento, divieto di compensazione

a) Salvo diverso accordo scritto, le fatture del Fornitore devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Committente. Il pagamento deve essere effettuato senza detrazione di eventuali spese di trasferimento (spese bancarie, ecc.) all'ufficio di pagamento indicato dal Fornitore. Se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dalla data della fattura, il Committente ha il diritto di detrarre uno sconto del 2% dell'importo netto della fattura (cioè l'importo della fattura, IVA esclusa).

b) I presupposti e le conseguenze giuridiche di un ritardo di pagamento da parte del Committente sono disciplinati dalle disposizioni di legge del diritto svizzero.

d) Il Fornitore si riserva il diritto di rifornire nuovi clienti solo dietro pagamento anticipato.

e) Se il Committente è in arretrato con i pagamenti - anche in relazione a forniture precedenti - o se il Fornitore viene a conoscenza di circostanze che danno luogo a giustificati dubbi circa la solvibilità o l'affidabilità creditizia del Committente e che sembrano mettere in pericolo i diritti del Fornitore al pagamento da parte del Committente, in particolare se quest’ultimo sospende i suoi pagamenti, il Fornitore ha il diritto di esigere il pagamento dell'intero debito residuo, anche se ha accettato assegni. In questo caso, il Fornitore ha anche il diritto di richiedere pagamenti anticipati o garanzie.

f) In caso di fatture pendenti derivanti da precedenti rapporti commerciali con il Committente, il Fornitore ha il diritto di compensare in primo luogo i pagamenti con il debito più vecchio dovuto in ciascun caso, anche se le condizioni di pagamento del Committente prevedono diversamente. In questo caso, il Fornitore informerà il Committente della natura della transazione effettuata. Se sono già dovuti costi e interessi, il Fornitore ha il diritto, nonostante altre disposizioni del Committente, di compensare i pagamenti del Committente prima con i costi, poi con gli interessi e infine con il(i) credito(i) ancora in sospeso.

g) Se le contropretese del Committente non sono contestate dal Fornitore, o se queste contropretese sono state giudizialmente accertate o sono stati dichiarate esigibili, il Committente può compensare tali contropretese con i crediti del Fornitore, oppure rifiutare o esercitare diritto di ritenzione delle sue prestazioni. Se le contropretese sono contestate dal Fornitore o se non sono state accertate da un tribunale o non sono ancora state dichiarate esigibili, il Committente non può rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del Fornitore sulla base delle sue contropretese o esercitare diritto di ritenzione o compensarle con esse.

 

8. Termini di consegna

a) Salvo diverso accordo, il termine di consegna si basa sulla data indicata nella conferma d'ordine del Fornitore.

b) I termini e le date di consegna sono considerati solo indicativi.

c) Il termine di consegna decorre dal giorno in cui viene inviata la conferma d'ordine, ma non prima che il Committente abbia fornito informazioni, documenti, approvazioni, autorizzazioni, ecc. che possono essere necessari e non prima del ricevimento di un acconto o di un anticipo concordato. Il termine di consegna si considera rispettato se l'oggetto della fornitura ha lasciato il magazzino di consegna del Fornitore entro il suo scadere o se la disponibilità per la spedizione dell'oggetto della fornitura è stata comunicata al Committente al momento della possibilità di spedizione. In caso di consegna anticipata, è determinante il momento della consegna anticipata e non quello originariamente concordato.

d) In caso di modifiche successive del contratto che possono influire sul termine di consegna, quest’ultimo viene prorogato di conseguenza, a meno che non siano stati stipulati accordi particolari.

e) Il termine di consegna viene ragionevolmente prolungato - anche in caso di ritardi di consegna da parte del Fornitore - in caso di impedimenti imprevedibili e indipendenti dalla volontà del Fornitore, indipendentemente dal fatto che si siano verificati nello stabilimento di Ettlingen in Germania o nel magazzino di consegna del Fornitore o presso i suoi subfornitori, nella misura in cui tali impedimenti abbiano un'influenza notevole sul completamento e/o sulla spedizione/consegna degli oggetti di fornitura. Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di tali ostacoli: funzionamento irregolare, interventi delle autorità, ritardi nella consegna di materie prime essenziali e materiali da costruzione, difficoltà di approvvigionamento energetico, mobilitazione, guerra, rivolte, ecc. Lo stesso vale anche in caso di misure nell'ambito di controversie di lavoro, in particolare scioperi e serrate. In casi importanti, l'inizio e la fine di tali impedimenti devono essere comunicati dal Fornitore al Committente il più presto possibile.

f) Se la spedizione dell'oggetto della fornitura è ritardata per motivi imputabili al Committente, il Fornitore ha il diritto di fissare al Committente un termine adeguato e, dopo la sua infruttuosa scadenza, di disporre diversamente dell'oggetto della fornitura o di consegnare al Committente entro un termine ragionevolmente prolungato o di recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. In quest'ultimo caso, il Fornitore ha il diritto, ferma restando la possibilità di rivendicare un maggior danno effettivo, di richiedere il 10% del prezzo di vendita (lordo) per i costi sostenuti e le eventuali complicazioni per l'evasione dell'ordine e per il mancato guadagno. Al Committente è riservato il diritto di provare che il danno è di un’entità minore.

g) Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali del Committente.

 

9. Volume di fornitura, servizi parziali

a) L'entità della fornitura è determinata dalla conferma d'ordine scritta del Fornitore. Se il Fornitore ha presentato un'offerta con un vincolo temporale che è stato accettato dal Committente in tempo utile, l'offerta è determinante a meno che non sia stata ricevuta per tempo una conferma d'ordine. Gli accordi sussidiari e le modifiche devono essere confermati per iscritto dal Fornitore.

b) Le consegne parziali sono consentite entro i termini di consegna indicati dal Fornitore, a meno che ciò non comporti svantaggi per l'utilizzo da parte del Committente.

 

10. Trasferimento di vantaggi e rischi

Se la merce viene spedita al Committente su sua richiesta, il rischio di perdita o deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura passa al Committente al momento della consegna della merce alla persona che effettua il trasporto, o comunque al più tardi quando la merce lascia il magazzino di consegna del Fornitore, indipendentemente dal fatto che la merce venga spedita dal luogo di esecuzione o meno e da chi sostiene le spese di trasporto. Ciò vale anche nel caso in cui la spedizione o il trasporto venga effettuato da veicoli o personale del Fornitore. Ciò vale anche in caso di consegne parziali.

Se l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione e la disponibilità alla spedizione è stata comunicata al Committente e se la spedizione o l'accettazione è ritardata per motivi non imputabili al Fornitore, ad es. per colpa del Committente, il rischio passa al Committente al ricevimento della notifica di disponibilità alla spedizione.

Gli articoli consegnati devono essere accettati dal Committente, anche se presentano difetti insignificanti. I suoi diritti ai sensi dell'articolo 11 che segue rimangono inalterati.

 

11. Responsabilità del Fornitore, garanzia

a) Garanzia

aa) Se l'oggetto della fornitura è difettoso o privo di caratteristiche garantite, il Fornitore è responsabile con esclusione di ulteriori rivendicazioni, fatte salve le disposizioni di cui al punto 11 b.) e tenendo conto delle disposizioni di cui al punto 11 c) come di seguito indicato:

bb) Se, al momento in cui il rischio passa al Committente, l'oggetto della fornitura è difettoso o privo di caratteristiche garantite o diventa difettoso entro il rispettivo termine di validità previsto dalla legge per la prescrizione dei diritti di garanzia, il Fornitore dovrà, in base a ciò che riterrà giusto ed equo, consegnare una sostituzione o eliminare il difetto.

cc) Nella misura in cui alla fornitura si applicano le disposizioni di legge che regolano il contratto di acquisto, il termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti di garanzia ai sensi dell'art. 210 OR per gli oggetti mobili è attualmente di 1 (uno) anno dalla consegna. Nella misura in cui le disposizioni del contratto d'opera sono applicabili nei singoli casi, il termine di prescrizione per la rivendicazione di diritti di garanzia ai sensi dell'art. 371 comma 1 OR è attualmente di 1 (uno) anno, in caso di difetti in un immobile attualmente di 5 (cinque) anni, in ogni caso dal collaudo dell'opera.

dd) L'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto al Fornitore eventuali difetti riscontrati. In caso di vizi riconoscibili, tuttavia, tale comunicazione deve essere effettuata al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della merce da parte del Committente; in caso di vizi non riconoscibili, essa deve essere effettuata immediatamente dopo la loro scoperta. Ai fini del calcolo dei suddetti termini è determinante l'invio della denuncia di vizi da parte del Committente (data del timbro postale).

ee) Gli oggetti di fornitura contestati non possono più essere utilizzati senza l'espresso consenso del Fornitore. Su richiesta del Fornitore, essi devono essergli restituiti a spese del Committente.

ff) Non si assume alcuna garanzia per l'usura normale o naturale degli oggetti di fornitura. Se il Committente o terzi incaricati dal esso non seguono le istruzioni d'uso, installazione o manutenzione previste per legge o indicate dal Fornitore, se gli oggetti della fornitura vengono utilizzati in modo improprio o inappropriato, se vengono utilizzati materiali di esercizio non idonei, se gli oggetti della fornitura vengono trattati in modo inappropriato o negligente, o se vengono utilizzati materiali di consumo non conformi alle specifiche originali e ne derivano dei danni, decade ogni garanzia del Fornitore, nella misura in cui tali danni non sono imputabili a colpe del Fornitore. Lo stesso vale nel caso in cui il Committente effettui le modifiche o lavori di riparazione degli oggetti di fornitura in modo non professionale o sostituisca parti senza la preventiva autorizzazione del Fornitore. La garanzia decade anche se l'oggetto della fornitura è stato prodotto dal Fornitore sulla base di istruzioni o specifiche del cliente e il difetto dell'oggetto della fornitura è imputabile a questo. Non viene inoltre data nessuna garanzia che gli oggetti della fornitura siano conformi alle normative estere, a meno che ciò non sia stato espressamente assicurato dal Fornitore.

gg) La responsabilità per i difetti si estingue anche se il Committente non concede al Fornitore il tempo e l'opportunità di effettuare tutte le riparazioni e le consegne sostitutive che ritiene necessarie a sua ragionevole discrezione. In casi urgenti, il Committente ha il diritto di eliminare egli stesso il difetto o di farlo riparare da terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare danni sproporzionatamente elevati. Ciò vale in particolare nei casi in cui la sicurezza operativa è a rischio. Nei suddetti casi, il Committente dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore. Inoltre, il Committente avrà il diritto di porre rimedio al difetto stesso o di farlo riparare da terzi se il Fornitore non è in grado di porre rimedio al difetto in tempo utile o sia improbabile che lo possa fare.

Nei casi di cui sopra, il Committente può richiedere al Fornitore il risarcimento dei costi necessari per l'eliminazione del difetto. Lo stesso vale nel caso in cui il Fornitore sia in ritardo nell'eliminazione del difetto.

hh) Il Fornitore può, a sua ragionevole discrezione, esigere che il Committente restituisca a proprie spese l'oggetto della fornitura difettoso alla sede del Fornitore in Svizzera per un controllo o che tenga pronto l'oggetto della fornitura difettoso presso la sede concordata e il Fornitore vi invii un rappresentante per sottoporlo a verifica. Se la denuncia del vizio da parte del Committente si dimostra giustificata e il Fornitore decide di eliminare il vizio, la correzione sarà eseguita, a discrezione del Fornitore, presso la sede del Fornitore in Svizzera o presso la sede del Fornitore nella Repubblica federale di Germania o presso la sede concordata del Committente. In caso di rivendicazione giustificata di difetti, la riparazione o la fornitura sostitutiva è gratuita per il Committente. Se la suddetta restituzione dell'oggetto della fornitura viene effettuata dal Committente su espressa richiesta del Fornitore, le spese necessarie a tal fine saranno rimborsate. Tuttavia, i costi causati da reclami ingiustificati o contrari alle condizioni di utilizzo saranno rimborsati dal Committente al Fornitore. In questo caso (il Committente) è tenuto a versare al Fornitore un compenso adeguato per il controllo degli oggetti di fornitura e delle spese di lavorazione (tariffa forfettaria di lavorazione). In tal caso, il Committente si fa carico delle spese di restituzione degli oggetti della fornitura presso la sede del Fornitore. Se il Committente richiede che i lavori in garanzia vengano eseguiti in un altro luogo da lui stabilito e non presso la sede concordata del Committente o presso la sede del Fornitore in Svizzera o presso la sede principale del Fornitore nella Repubblica Federale Tedesca, il Fornitore può soddisfare tale richiesta. Se ne derivano costi aggiuntivi in relazione ai lavori in garanzia, essi sono a carico del Committente anche se il reclamo è giustificato. Tali costi aggiuntivi saranno fatturati al Committente dal Fornitore al prezzo di costo.

ii) Il Fornitore è responsabile delle forniture sostitutive e dei lavori di riparazione nella stessa misura in cui è responsabile dell'oggetto di fornitura originale.

jj) I diritti di garanzia nei confronti del Fornitore sono dovuti solo al Committente diretto e non sono cedibili.

b) Recesso dal Contratto; Azione redibitoria; Altra responsabilità del Fornitore

aa) Nel caso in cui il Fornitore sia responsabile di un difetto ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto e abbia lasciato scadere colpevolmente un termine ragionevole fissato dal Committente senza aver fornito una sostituzione o eliminato il difetto, oppure nel caso in cui la riparazione o la consegna sostitutiva non riesca in altro modo, il Committente ha il diritto, a sua discrezione, di ridurre il compenso (riduzione) o recedere dal contratto (azione redibitoria).

bb) Nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente ai sensi della Clausola 8 delle presenti Condizioni Generali, il Committente avrà il diritto di recedere dal contratto se il Fornitore ha lasciato trascorrere un periodo ragionevole per l'adempimento fissato dal Committente senza utilizzarlo. La determinazione del periodo supplementare da parte del Committente deve essere accompagnata dall'espressa minaccia che il Committente rifiuti l'accettazione delle prestazioni del Fornitore dopo la scadenza del suddetto periodo.

cc) Anche nel caso in cui il Fornitore si trovi nell'impossibilità di eseguire l'intera prestazione prima del trasferimento del rischio, il Committente avrà il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di eseguire la prestazione.

dd) Nel caso in cui il Committente abbia ordinato al Fornitore più articoli simili e per il Fornitore divenga impossibile consegnare solo una parte della stessa quantità, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto se ha un interesse giustificato a rifiutare una consegna parziale. Tuttavia, se tale interesse non esiste, il Committente ha diritto solo ad una riduzione del prezzo di acquisto.

ee) Il Committente rimane obbligato a pagare l'intero prezzo di acquisto se l'impossibilità di esecuzione da parte del Fornitore si verifica per un ritardo nell’accettazione da parte del Committente o per colpa di quest’ultimo.

ff) Nel caso in cui l'oggetto della fornitura non possa essere utilizzato conformemente al contratto per violazione colposa di obblighi contrattuali secondari o per violazione colposa di obblighi precontrattuali da parte del Fornitore, ad esempio a causa di proposte e/o consulenze del Fornitore omesse o errate, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al punto 11 a) e c) delle presenti Condizioni Commerciali Generali, con esclusione di ulteriori rivendicazioni da parte del Committente.

c.) Esclusioni di responsabilità / Limitazioni

Sono escluse ulteriori o più ampie pretese del Committente rispetto a quelle di cui alla precedente Clausola 11 a) e b). Ciò vale per qualsiasi richiesta di risarcimento danni, indipendentemente dalla base giuridica. Sono escluse in particolare le richieste di risarcimento di danni che non sono sorte sull'oggetto della fornitura stessa.

La garanzia e la responsabilità obbligano il Fornitore a riparare o sostituire, a sua discrezione, solo le parti difettose. Eventuali ulteriori richieste di risarcimento (ad es. per danni, risarcimento in seguito a perdita di produzione, perdita di profitto) saranno respinte.

Tale esclusione di responsabilità non vale tuttavia in caso di dolo o negligenza grave da parte del Fornitore, dei suoi organi, dei suoi dirigenti o dei suoi agenti. La suddetta esclusione di responsabilità non vale in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali. In quest'ultimo caso, tuttavia, il Fornitore è responsabile solo per i danni tipici del contratto ragionevolmente prevedibili, a meno che non vi sia un caso di dolo o colpa grave da parte del Fornitore, dei suoi organi, dei suoi dirigenti o dei suoi agenti. L'esclusione di responsabilità non comprende anche i danni causati dalla mancanza di caratteristiche garantite, che non si sono verificate sull'oggetto della consegna stessa, se la garanzia deve proteggere specificamente il Committente in relazione a tali danni.

Un'ulteriore garanzia e responsabilità non viene assunta dal Fornitore ed è espressamente esclusa,

salvo restando le disposizioni legislative obbligatorie.

 

12. Riserva di proprietà

a) L'oggetto della fornitura rimane di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale tra il Fornitore e il Committente.

b) L'inclusione di singoli crediti in una fattura in corso e la loro compensazione e riconoscimento non pregiudicano la riserva di proprietà.

c) Per il pagamento si considera il momento in cui l'importo della fattura è stato ricevuto dal Fornitore.

d) Sono inammissibili transazioni legali e/o disposizioni effettive di qualsiasi tipo che ledono i diritti del Fornitore, in particolare il suo diritto esclusivo di proprietà, o che intaccano i rimanenti diritti di possesso e di disposizione della merce da parte del Fornitore (ad es. rivendita, pegno, trasferimento a titolo di garanzia, usufrutto, ecc.).

e) Il Fornitore ha il diritto di assicurare l'oggetto della fornitura contro furto, rottura, incendio, acqua e altri danni a spese del Committente, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato egli stesso l'assicurazione.

f) Il Fornitore ha diritto alla riserva di proprietà sugli oggetti di fornitura iscritti nel registro delle riserve di proprietà presso la sede del Committente ai sensi dell'art. 715 ZGB fino alla data di cui alla precedente lettera a). Con la firma delle presenti condizioni generali di contratto, il Committente dà il suo consenso ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'ordinanza del Tribunale federale concernente l'iscrizione della riserva di proprietà, affinché il Fornitore possa far iscrivere la riserva di proprietà nel registro senza l'intervento del Committente.

g) Il Committente può eseguire per conto del Fornitore un trattamento e/o lavorazione dovuta sull'oggetto della fornitura soggetto a riserva di proprietà, senza che ne derivi alcun obbligo per il Fornitore. Se l'oggetto della fornitura con riserva di proprietà viene lavorato, combinato, mescolato o unito con altri beni non appartenenti al Fornitore, il Fornitore ha diritto alla conseguente quota di comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore della fattura dell'oggetto della fornitura rispetto a quello degli altri beni lavorati al momento della lavorazione, combinazione, miscelazione o unione.

Se il Committente acquisisce la proprietà esclusiva del nuovo articolo, viene concordato sin dalla data odierna che il Committente concederà al Fornitore la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore di fattura della merce lavorata o combinata, miscelata o unita soggetta a riserva di proprietà e li conserverà in custodia gratuita per il Fornitore.

h) Il Committente è tenuto a comunicare immediatamente al Fornitore, mediante lettera raccomandata, eventuali provvedimenti esecutivi, in particolare pignoramento, riserva di proprietà, ammissione al fallimento o altri interventi o rivendicazioni di terzi sugli oggetti di fornitura soggetti a riserva di proprietà e a consegnare i documenti necessari per un intervento/un’azione di opposizione e/o soddisfacimento separato, mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui il terzo non sia in grado di rimborsare al Fornitore le spese giudiziarie e/o extragiudiziarie sostenute al riguardo, il Committente è responsabile di tali spese.

i) La rivendicazione della riserva di proprietà da parte del Fornitore non costituisce recesso dal contratto. Dopo il ritiro della merce, il Fornitore ha il diritto di utilizzarla. Il ricavato derivante dall’utilizzo deve essere compensato con i debiti del cliente, al netto di ragionevoli costi di realizzazione.

j) Su richiesta del Committente, il Fornitore si impegna a svincolare gli oggetti della fornitura soggetti a riserva di proprietà ai sensi delle disposizioni di cui sopra, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 20% i crediti da garantire, nella misura in cui questi non siano stati ancora saldati.

 

13. Legge applicabile, luogo di adempimento e foro competente

Luogo di adempimento e foro competente per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale per il Fornitore e il Committente èSoletta, Svizzera.

Tuttavia, il Fornitore ha il diritto di citare in giudizio il Committente nella sua sede o residenza a sua discrezione.

Le presenti condizioni generali e tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e il Committente derivanti dal contratto sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

 

14. Nullità parziale

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni commerciali generali o una o più disposizioni nell'ambito di altri accordi siano o diventino invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni o accordi.