Condizioni generali di contratto

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Zimmer Group Italia S.r.l. / 27100 Pavia, Italia
Data: Aprile 2021

Amministratore delegato: Michele Gasparini Registro delle imprese n. 02560640183
Zimmer Italia S.r.l. è una società del gruppo Zimmer


§ 1: Area di applicazione, validità di queste condizioni, forma scritta

  1. Le presenti Condizioni generali di contratto di Zimmer Group Italia s.r.l. (= di seguito anche "noi" o "ci") si applicano solo nei confronti di una persona fisica o di una persona giuridica o di una società di persone autorizzata dalla legge che, al momento della stipula del contratto con noi, esercita la propria attività commerciale o professionale indipendente (imprenditore), nonché di una persona giuridica di diritto pubblico o di una persona giuridica speciale di diritto pubblico.
  2. Tutte le forniture, i servizi e i prodotti di Zimmer Group Italia s.r.l. sono, nella misura in cui non siano presenti i contratti specifici elencati al § 1 punto 5, forniti esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali. Con la presente rifiutiamo espressamente qualsiasi riferimento o controconferma da parte dell'Ordinante che faccia valere le proprie condizioni commerciali o di acquisto. Non riconosciamo alcuna condizione commerciale o di acquisto che si discosti dalle nostre condizioni generali, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre condizioni generali di contratto valgono anche se noi adempiamo consapevolmente e senza riserve a condizioni del committente che si discostano dalle nostre condizioni generali di contratto.
  3. Le presenti condizioni generali valgono anche per tutte le transazioni future con il committente, anche senza un successivo accordo esplicito.
  4. Tutti gli accordi presi tra noi e il committente ai fini dell'adempimento del rispettivo contratto devono essere messi per iscritto al momento della stipula del contratto.
  5. In caso di contratti nell'ambito dell'impiantistica generale o di contratti incentrati su montaggio, messa in funzione, riparazione, manutenzione o altri servizi, le Condizioni generali di fornitura nell'ambito dell'impiantistica generale e le Condizioni generali di montaggio, messa in funzione, riparazione, manutenzione e altri servizi hanno la precedenza sulle presenti Condizioni generali.


§ 2: Offerta e stipula del contratto

  1. Se non diversamente concordato, il contratto con noi si perfeziona con il ricevimento della nostra conferma d'ordine da parte del committente, che può avvenire verbalmente, telefonicamente, per iscritto, via fax o via e-mail. Il contratto entra comunque in vigore al più tardi con la nostra messa a disposizione dell'oggetto della fornitura.
  2. Le nostre offerte sono sempre soggette a modifiche e non sono vincolanti. Le offerte e gli ordini del committente sono per noi vincolanti solo se noi li confermiamo nella forma sopra indicata o se vengono eseguiti con la fornitura dell'oggetto della fornitura. Se un ordine deve essere qualificato come un'offerta del committente, il committente è vincolato all'ordine per un periodo di due settimane. Questo periodo inizia con il ricevimento dell'ordine da parte nostra. In questo caso, abbiamo il diritto di accettare un'offerta di questo tipo entro questo periodo, inviando una conferma d'ordine nel senso sopra indicato o inviando l'oggetto della consegna.
     

§ 3: Proprietà degli oggetti di fornitura, modifiche costruttive e obbligo di documentazione

  1. Le caratteristiche degli oggetti da noi forniti, elencate nei cataloghi, negli opuscoli, nei listini prezzi o altrimenti accessibili, non comportano alcuna specificazione delle proprietà, a meno che le specifiche non siano state espressamente concordate tra noi e il Committente. Zimmer è obbligata a mantenere il rispetto delle norme volontarie al di fuori della certificazione ISO 9001 se ciò è espressamente concordato per iscritto. Tutta la documentazione corrisponde alle specifiche delle rispettive direttive europee sulle macchine, nella misura in cui queste sono applicabili. Tutti i prodotti vengono forniti con le istruzioni d'uso originali in tedesco e Inglese. Tutte le altre lingue della Comunità Europea sono disponibili a pagamento. I documenti di partenza non devono essere consegnati per traduzioni indipendenti.
  2. Le specifiche relative alle proprietà o alla durata dei nostri oggetti di fornitura non costituiscono una deroga alla normativa generale vigente in Italia in materia di garanzia ed in ogni caso non costituiscono una garanzia supplementare di qualità o di durata. Si applica in materia il paragrafo 12 del presente contratto.
  3. Ci riserviamo il diritto di apportare, durante il periodo di consegna, modifiche al design o alla forma dell'oggetto della fornitura legate al miglioramento della tecnologia o richieste dalla legge, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'oggetto della fornitura e che le modifiche siano ragionevoli per il committente. Non siamo tuttavia tenuti ad apportare tali modifiche anche ai prodotti già consegnati.


§ 4: Documenti di offerta, dati e informazioni; riservatezza

  1. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d'autore per tutti i contenuti forniti al Committente, compresi documenti, supporti dati, cifre, disegni, modelli, calcoli, stime dei costi, documentazione e altri documenti da noi prodotti, nonché informazioni simili in forma materiale o immateriale (anche in formato elettronico). Essi non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto e non devono essere resi accessibili a terzi senza la nostra previa autorizzazione scritta. Ciò vale in particolare per tutti i documenti, i dati, le figure, i disegni e le altre informazioni che abbiamo definito come confidenziali.
  2. Il Committente è l'unico responsabile della correttezza dei documenti e dei dati, delle figure, dei disegni, dei modelli, della documentazione e di altre informazioni che ci ha fornito.
  3. Il Committente è l'unico responsabile della verifica della correttezza dei documenti, dei dati, delle figure, dei disegni, dei modelli, della documentazione e delle altre informazioni forniteci dal Committente stesso, che non violano i diritti di terzi, in particolare i diritti di proprietà industriale e d'autore. Nel caso in cui un terzo ricorra a un'azione legale contro Zimmer Group Italia S.r.l. a causa dell'applicazione, dell'utilizzo o della riproduzione dei documenti, dei dati o di altre informazioni che il Committente ci ha messo a disposizione come sopra descritto a causa della violazione dei diritti d'autore o dei diritti di proprietà industriale o a causa della violazione della legge italiana contro la concorrenza sleale, il Committente è tenuto a sostenerci nella difesa contro tale richiesta. Inoltre, il Committente è tenuto a risarcire integralmente Zimmer Group Italia s.r.l. per tutti i danni che ne derivano. Tali danni comprendono anche le spese legali e i costi del contenzioso.


§ 5: Prezzi; Modifiche e adeguamenti dei prezzi

  1. Nella misura in cui non siano stati presi altri accordi, i nostri prezzi si applicano "franco fabbrica" e non comprendono costi di trasporto, imballaggio, spedizione, assicurazione, imposte di legge, dogana o altre tasse. Noi fattureremo al committente i costi aggiuntivi per l'imballaggio e il trasporto, nonché le spese di spedizione e, nella misura concordata, l'assicurazione al prezzo di costo. Ciò vale anche per le consegne parziali e le consegne espresse eventualmente concordate. Se sono necessari lavori di installazione o di montaggio, anche questi devono essere indicati separatamente. A ciò si aggiunge l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, nella misura in vigore il giorno della consegna/fatturazione.
  2. Il Committente si assume i costi di eventuali dazi e spese di sdoganamento per spedizioni all'estero.
  3. I prezzi indicati nei nostri cataloghi e in altri documenti di vendita sono validi al momento della rispettiva pubblicazione dei documenti di vendita. La condizione è simile per i prezzi sui nostri siti web. Nel caso di questi ultimi, i prezzi si riferiscono al momento in cui li abbiamo pubblicati su Internet. A meno che non siano espressamente inclusi nel contenuto del contratto, non sono vincolanti. Per questo motivo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi tra la pubblicazione dei documenti di vendita o delle informazioni su Internet e la conclusione del contratto.
  4. I prezzi indicati nella nostra offerta o alla conclusione del contratto si basano sui nostri costi al momento della presentazione dell'offerta o della conclusione del contratto. Ci riserviamo il diritto - anche dopo la stipula del contratto - di modificare i prezzi se tra la stipula del contratto e una data di consegna concordata intercorrono più di quattro mesi. Se in tale periodo si verifica una modifica sostanziale dei nostri costi a causa di un aumento dei costi, ad esempio a causa dell’aumento dei costi dei materiali o dell'energia, dell'imposta sul valore aggiunto o dei salari dei nostri dipendenti e il conseguente aumento dei prezzi di almeno il 10% per gli articoli di consegna, ci riserviamo il diritto di aumentare i nostri prezzi nell'ambito delle mutate circostanze e senza aggiungere alcun profitto supplementare. Ciò non vale se siamo in ritardo con la consegna. Siamo obbligati a procedere nello stesso modo e nella stessa misura - per una data di consegna concordata superiore a quattro mesi - in caso di diminuzione dei costi. Su richiesta del Committente, verificheremo sia gli aumenti che le diminuzioni dei costi per il Committente non appena e nella misura in cui si verificano.
  5. Il valore minimo dell'ordine è di 50,00 euro.


§ 6: Comunicazione del numero identificativo dell'imposta sul valore aggiunto da parte del committente per spedizioni in paesi UE al di fuori della Germania

In caso di spedizioni in altri paesi dell'Unione Europea, il Committente è tenuto a comunicarci il suo numero di identificazione IVA al momento dell'ordine. Se al momento della fatturazione il committente non ci ha ancora comunicato un numero valido di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto, verrà fatturata l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.


§ 7: Condizioni di pagamento; mora, incapacità di pagare, indicazioni di crollo finanziario del committente

  1. Se non diversamente concordato, le nostre fatture sono esigibili entro 14 giorni dalla data della fattura e pagabili per intero entro tale termine. Il pagamento deve essere effettuato al nostro ufficio pagamenti. Il Committente è responsabile della consegna del pagamento.
  2. La deduzione di uno sconto in contanti è consentita solo previo accordo speciale con noi per iscritto.
  3. Il pagamento si considera effettuato solo quando i fondi sono disponibili per noi. 4. Accettiamo assegni solo con un accordo esplicito e sempre solo in conto prestazione. In caso di assegni, il pagamento non si considera effettuato fino alla riscossione dell'assegno. Non accettiamo cambiali.
  4. I presupposti e le conseguenze giuridiche della mora del committente sono disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti. In caso di mora del committente, siamo in particolare autorizzati a richiedere al committente, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei ritardi dei pagamenti, un interesse di mora dell'8% oltre al rispettivo tasso d'interesse. Tuttavia, ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere un importo maggiore per i danni causati dal ritardo suddetto.
  5. Ci riserviamo il diritto di consegnare ai nuovi clienti solo dopo il pagamento anticipato o in contrassegno.
  6. Se il Committente è in ritardo con i pagamenti - anche per forniture precedenti - o se veniamo a conoscenza di circostanze che ci fanno dubitare della capacità di pagamento o dell'affidabilità creditizia del Committente e che mettono in pericolo i nostri diritti di pagamento per la prestazione che ci spetta in cambio, in particolare se il Committente cessa di pagare o apre o richiede una procedura d'insolvenza sul suo patrimonio o una procedura analoga per il regolamento dei debiti, siamo autorizzati a richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti in sospeso da tutti i rapporti commerciali con il Committente, anche se abbiamo accettato assegni. In questi casi abbiamo anche il diritto di esigere pagamenti anticipati o depositi di sicurezza.
  7. In caso di crediti insoluti nei confronti del Committente derivanti da rapporti commerciali precedenti, siamo autorizzati, nonostante le diverse disposizioni di pagamento del Committente, ad accreditare i pagamenti prima sul debito più vecchio in scadenza. Se sono già insorti costi e interessi, siamo autorizzati, nonostante le diverse disposizioni di pagamento del Committente, ad accreditare i pagamenti del Committente prima sui costi, poi sugli interessi e infine sul credito principale in sospeso. Nei casi summenzionati comunicheremo al Committente il tipo di accredito effettuato.


§ 8: Compensazione; diritti di ritenzione; cessioni

  1. Il committente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono stabilite in modo giuridicamente vincolante, incontestate o riconosciute da noi. I diritti di ritenzione sono esclusi nella misura in cui non si basano sullo stesso rapporto contrattuale. Inoltre, il Committente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo in relazione a contropretese stabilite in modo giuridicamente vincolante, non contestate o riconosciute da noi e che si basano sullo stesso rapporto contrattuale.
  2. È esclusa la cessione di crediti nei confronti della nostra azienda.


§ 9: Tempi di consegna; obbligo del committente di risarcire i danni derivanti dai ritardi di consegna di cui è responsabile il committente; consegne parziali

  1. Il termine di consegna è determinato dagli accordi presi tra noi e il Committente. Il nostro rispetto di tale termine presuppone un chiarimento tempestivo e inequivocabile di tutte le questioni commerciali e tecniche con il Committente; esso presuppone inoltre che il Committente abbia adempiuto tempestivamente e correttamente a tutti gli obblighi che gli incombono. Ciò include, ad esempio, la produzione delle informazioni e dei documenti che il Committente deve procurarsi, in particolare i certificati o le autorizzazioni necessarie, nonché il pagamento anticipato o l'anticipo concordato. In caso contrario, il termine di consegna sarà adeguatamente prolungato, a meno che il ritardo di consegna non sia imputabile a noi.
  2. In caso di modifiche successive al contratto da parte delle parti che possono influenzare la data di consegna, il termine di consegna sarà adeguatamente prolungato, a meno che non siano stati presi accordi speciali.
  3. Il termine di consegna è considerato rispettato se, alla sua scadenza, l'oggetto della fornitura ha lasciato il nostro stabilimento o magazzino o se il Committente è stato informato della nostra disponibilità a spedire l'oggetto della consegna. Nella misura in cui l'accettazione deve avvenire - tranne nel caso di un rifiuto di accettazione autorizzato - fa fede la data di accettazione; in alternativa, fa fede la comunicazione di disponibilità all'accettazione. In caso di consegna anticipata, fa fede questa data anticipata e non quella originariamente concordata.
  4. Se l'invio dell'oggetto della consegna viene ritardato per un motivo imputabile al committente, siamo autorizzati a fissare un termine adeguato per il committente e a recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa del termine e a richiedere il risarcimento dei danni dovuti al mancato adempimento. In questo caso, siamo autorizzati - nonostante la possibilità di richiedere un risarcimento maggiore - a richiedere il 5% del prezzo contrattuale concordato per i costi derivanti dall'elaborazione dell'ordine e per il mancato guadagno. Il committente si riserva il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o un danno minore.
  5. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, a condizione che le parti rimanenti della fornitura siano state consegnate entro un termine di consegna concordato e che ciò non sia irragionevole per il Committente.


§ 10: Forza maggiore; autofornitura

  1. Non siamo responsabili di ritardi nella consegna e nel servizio - anche in caso di scadenze vincolanti concordate - dovuti a cause di forza maggiore, nonché di eventi straordinari che non potevamo né prevedere né evitare nonostante la nostra ragionevole attenzione in base alle circostanze dell'evento, nonché di eventi che rendono temporaneamente notevolmente difficile o addirittura impossibile la fornitura o il servizio da parte nostra. Qui elenchiamo i seguenti come esempi di questi tipi di eventi: Interruzioni significative dell'attività, misure adottate nell'ambito di controversie sindacali, in particolare scioperi e serrate, difficoltà di approvvigionamento energetico, carenza di materie prime o ritardo nella consegna di materie prime e materiali da costruzione essenziali, intervento delle autorità, in particolare disposizioni governative o sovranazionali di controllo delle esportazioni, embarghi di consegna o altre sanzioni, mobilitazione, guerra, ribellione, ecc. Quanto sopra vale anche nel caso in cui i suddetti eventi si verifichino per i nostri fornitori o i loro subfornitori. Impedimenti come quelli sopra citati ci autorizzano a rinviare la consegna o la prestazione per la durata dell'impedimento più un adeguato periodo di tempo. Se l'impedimento dura più di tre mesi, abbiamo il diritto di recedere interamente o parzialmente dal contratto per la parte non adempiuta. Possiamo appellarci alle suddette circostanze e conseguenze legali solo se li comunichiamo al committente immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.
  2. Se l'impedimento nei casi di cui al punto 1 dura più di tre mesi, il Committente è ugualmente autorizzato - dopo un'adeguata proroga del termine - a recedere dal contratto per la parte del contratto non ancora adempiuta.
  3. Se, nei casi di cui al punto 1, il termine di consegna viene prorogato o se siamo esonerati - in tutto o in parte - dal nostro obbligo contrattuale di prestazione ai sensi dei punti 1 e 2, il Committente non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei nostri confronti.

 

§ 11: Spedizione; costi di spedizione e di trasporto; trasferimento del rischio; assicurazione

  1. I nostri oggetti di fornitura vengono sempre spediti e trasportati senza assicurazione e a spese del Committente. Nella misura in cui il committente non desideri una modalità di spedizione particolare, sceglieremo quella che ci sembra meno costosa.
  2. Il Committente si assume il rischio di perdita o deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura non appena lo abbiamo consegnato alla persona che effettua il trasporto, ma al più tardi quando l'oggetto della fornitura lascia il nostro stabilimento o magazzino per essere spedito. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la spedizione avvenga dal luogo di adempimento e da chi sostiene le spese di spedizione/trasporto. Ciò vale anche nel caso in cui la spedizione avvenga con veicoli di nostra proprietà o con personale proprio. Quanto sopra vale anche in caso di consegne parziali e se ci siamo assunti anche altre prestazioni, ad esempio le spese di spedizione/trasporto o la consegna e l'installazione degli oggetti della fornitura. Nella misura in cui deve avvenire il collaudo, questo è determinante per il trasferimento del rischio. Essa deve essere effettuata da noi immediatamente alla data di accettazione o, in alternativa, dopo la comunicazione della volontà di accettazione. Il committente non può rifiutare l'accettazione a causa della presenza di un difetto non significativo. Tutti gli accordi materiali relativi al pagamento delle spese di trasporto sono da considerarsi semplici clausole di spesa che non influiscono sul passaggio del rischio.
  3. Se l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione o l'accettazione e viene comunicata al Committente la disponibilità alla spedizione e/o all'accettazione e se la spedizione o l'accettazione viene ritardata per motivi a noi non imputabili, il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura viene trasferito al Committente con la comunicazione della disponibilità alla spedizione e/o all'accettazione.
  4. Su richiesta del Committente, a spese del Committente stesso, possiamo assicurare la spedizione contro i danni da trasporto, incendio e acqua, nonché contro la rottura, il furto, la sottrazione e altri rischi assicurabili.

 

§ 12: Garanzia

  1. Per i difetti dei nostri oggetti di fornitura (vizi materiali e giuridici) rispondiamo senza possibilità di ulteriori rivendicazioni - ma nel rispetto delle disposizioni di cui al § 13 - come segue:
  2. I diritti del cliente derivanti dai difetti richiedono che il cliente adempia correttamente al suo obbligo di esaminare e notificare i difetti dovuti ai sensi della legge italiana. Pertanto, i nostri oggetti di fornitura devono essere controllati dal committente per verificare la presenza di eventuali danni subito dopo il ricevimento e, se ragionevole, anche con l'utilizzo o la lavorazione dei campioni. Il committente deve informarci immediatamente per iscritto su eventuali difetti visibili, al più tardi due settimane dopo il ricevimento dell'oggetto della fornitura. I difetti che non possono essere scoperti immediatamente, anche dopo un attento controllo, devono esserci comunicati per iscritto subito dopo la loro scoperta. Le nostre forniture sono considerate approvate se la comunicazione dei difetti non avviene in modo tempestivo.
  3. Se è presente un difetto dei nostri oggetti di fornitura, abbiamo la possibilità di rimediare eliminando il difetto o consegnando un nuovo oggetto privo di difetti. Se il reclamo si rivela giustificato, ai fini dell'eliminazione del vizio ci assumiamo tutte le spese necessarie, in particolare i costi di spedizione, trasporto, transito, manodopera e materiale, a condizione che non aumentino a causa del trasporto dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso dall'indirizzo di consegna. I costi e le spese supplementari derivanti dal trasporto dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso dall'indirizzo di consegna sono a carico del committente. Le parti sostituite sono di proprietà di Zimmer GmbH e devono essere restituite a noi.
  4. Il Committente è tenuto a concederci il tempo necessario e la possibilità di eseguire tutte le misure che riteniamo necessarie per l'eliminazione dei vizi di cui al punto 3; in caso contrario, siamo esonerati dalla responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Solo in casi urgenti che mettono in pericolo la sicurezza operativa e per difendersi da danni sproporzionati, il Committente ha il diritto di eliminare autonomamente i difetti o di farli eliminare da terzi e di esigere da noi il rimborso delle spese necessariamente risultanti. Negli ultimi casi citati, il Committente è tenuto a comunicarcelo immediatamente.
  5. Se lasciamo trascorrere un termine adeguato per l'eliminazione dei vizi fissato dal Committente senza intervenire, il Committente ha il diritto, a sua scelta, di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione (diminuzione) del prezzo concordato contrattualmente. Inoltre, il committente ha il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo contrattuale se la riparazione non riesce, è irragionevole per il committente o viene ritardata per un tempo irragionevole per un motivo a noi imputabile. Lo stesso vale se rifiutiamo seriamente e definitivamente la correzione o se non siamo in grado di correggerla, nonché se esistono circostanze particolari che giustificano un recesso immediato in considerazione degli interessi di entrambe le parti. Tuttavia, in caso di una violazione solo lieve del contratto, in particolare per difetti di lieve entità, il committente ha solo il diritto di riduzione.
  6. Ulteriori diritti estesi del committente si basano esclusivamente sul § 13 delle presenti condizioni.
  7. Per i lavori di riparazione e le spedizioni sostitutive di cui al punto 3, siamo responsabili nella stessa misura dell'oggetto della fornitura originale.
  8. Non siamo responsabili
    • per danni causati da un uso improprio o inadeguato degli oggetti di fornitura, in particolare a causa di un uso eccessivo o di una sollecitazione eccessiva, di una manipolazione errata o negligente, di una manutenzione impropria, di un'installazione o messa in funzione non corretta degli oggetti di fornitura da parte del Committente o di terzi, dell'uso di materiali di esercizio inadeguati, dell'uso di materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, di lavori di costruzione difettosi, di una fondazione inadeguata, degli effetti di fattori chimici, elettrochimici o elettrici - salvo che le circostanze di cui sopra siano di nostra responsabilità
    • se le direttive di legge o le direttive da noi impartite in materia di installazione, funzionamento, manutenzione e pulizia non vengono rispettate dal Committente o da terzi, come ad es. i clienti finali del Committente stesso, a meno che il rispettivo difetto in questione non sia il risultato di tale inosservanza
    • per le conseguenze di interventi di riparazione impropri da parte del Committente o di un terzo incaricato dal Committente o se il Committente o un terzo incaricato dal Committente ha apportato modifiche all'oggetto della fornitura o ha sostituito parti senza il nostro consenso, a meno che il difetto in questione non ne sia la conseguenza
    • se l'oggetto di fornitura è stato prodotto o modificato sulla base di specifiche fornite dal Committente, in particolare sulla base di disegni da lui forniti e il difetto dell'oggetto di fornitura è attribuibile a queste specifiche/disegni o per la soluzione di un compito di progettazione indicato dal Committente che, al momento della sua realizzazione, era allo stato dell'arte;
    • per l'usura naturale dell'oggetto della fornitura;
    • per la conformità dell'oggetto della fornitura a norme o regolamenti di altri paesi, a meno che non sia stata fornita una garanzia specifica in tal senso.
  9. Se il Committente ha avanzato un reclamo nei nostri confronti in relazione a presunti diritti di vizio e risulta che non vi è alcun vizio o che il vizio rivendicato è dovuto a circostanze per le quali non siamo responsabili, in particolare se si applica uno dei casi elencati sopra al punto 8, il Committente è tenuto a rimborsarci tutte le spese sostenute in relazione all'esame del reclamo di vizio e/o all'eliminazione del vizio, a meno che non lo invochiamo senza giustificazione e il Committente non ne è responsabile.

 

§ 13: Altre responsabilità di Zimmer Group Italia s.r.l.; esclusioni / esclusioni di responsabilità

Zimmer Group Italia s.r.l. è responsabile dei danni - indipendentemente dal motivo giuridico - solo in base alle seguenti norme:

  1. Siamo responsabili secondo le norme di legge nella misura in cui il committente faccia valere diritti di risarcimento basati su dolo o negligenza grave. Se non ci viene contestata una violazione intenzionale del contratto, la nostra responsabilità per i danni si limita tuttavia ai danni tipicamente previsti dal contratto.
  2. In caso di violazione di obblighi contrattuali importanti (= obblighi che devono essere adempiuti per il corretto adempimento del contratto in primo luogo e che il partner contrattuale si aspetta e può aspettarsi regolarmente di adempiere), rispondiamo già in caso di negligenza semplice. In caso di violazione di questi obblighi o di mora o se l'adempimento è impossibile, la nostra responsabilità per i danni si limita tuttavia a quei danni tipicamente attesi nell'ambito del contratto.
  3. Le suddette limitazioni ed esclusioni di responsabilità non si applicano alle rivendicazioni derivanti da lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute o in caso di danni dovuti ad azioni dolose da parte nostra, nel caso della nostra responsabilità legale obbligatoria secondo la legge sulla responsabilità del prodotto e per i danni che rientrano nell'area di protezione di una garanzia che abbiamo rilasciato o nella misura in cui abbiamo assunto un rischio di approvvigionamento.
  4. Qualsiasi negligenza da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari è da attribuire a noi.
  5. A meno che non siano previste altre disposizioni nelle sezioni precedenti, è esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento danni, indipendentemente dalla natura giuridica della richiesta rivendicata.
  6. Nella misura in cui Zimmer Group Italia s.r.l. è esclusa dalla responsabilità, la stessa esclusione si applica alla responsabilità personale dei suoi collaboratori, dipendenti, colleghi, rappresentanti legali e agenti.
  7. Le disposizioni di legge in materia di onere della prova non sono interessate dalle disposizioni di cui sopra.

 

§ 14: Prescrizione

  1. A meno che di seguito non siano previste altre disposizioni, il termine di prescrizione per le rivendicazioni del Committente derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno. Il termine di prescrizione inizia con la consegna dell'oggetto della fornitura. Questo termine vale anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali basate su un vizio.
  2. I termini di prescrizione si applicano
    • ai difetti di una struttura e ai difetti degli oggetti di fornitura che sono stati utilizzati per una struttura secondo il loro tipo di utilizzo abituale e ne hanno causato la difettosità;
    • per rivendicazioni derivanti da azioni inammissibili basate su un difetto dell'oggetto della fornitura;
    • nella misura in cui siamo responsabili di danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute;
    • nella misura in cui siamo responsabili di danni dovuti ad azioni intenzionali o a grave negligenza;
    • nella misura in cui la nostra responsabilità si basa sul fatto che abbiamo assunto una garanzia per la qualità degli oggetti della fornitura o il rischio di approvvigionamento
    • o siamo responsabili a causa di azioni dolose;
    • per la nostra responsabilità legale secondo la legge tedesca sulla responsabilità del prodotto;
    • per i diritti di regresso di terzi;
    • per rivendicazioni in regresso di consegna.
  3. Qualsiasi dichiarazione rilasciata da Zimmer Group Italia s.r.l. in merito a un reclamo per vizi rivendicato dal committente non deve essere interpretata come l'avvio di trattative sul reclamo o sulle circostanze su cui si basa il reclamo, nella misura in cui confutiamo l'intera portata del reclamo per vizi.

 

§ 15: Conservazione del titolo

  1. Gli oggetti da noi consegnati (di seguito denominati "merce con riserva di proprietà") restano di proprietà di Zimmer Group Italia s.r.l. fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale con il committente.
  2. L'inclusione di singoli crediti in un conto aperto e la creazione e il riconoscimento di saldi non pregiudicano tale riserva di proprietà.
  3. Il pagamento si considera effettuato solo quando riceviamo il valore equivalente.
  4. Il committente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà per tutto il tempo in cui essa rimane di proprietà. Se sono necessari lavori di manutenzione e ispezione, il Committente deve eseguirli tempestivamente e a proprie spese.
  5. Il Committente è tenuto ad assicurare adeguatamente, a sue spese, la merce soggetta a riserva di proprietà contro i danni da incendio, acqua, rottura e furto. Il Committente cede immediatamente a Zimmer Group Italia s.r.l. i propri diritti al risarcimento dei danni cui ha diritto da parte della compagnia assicurativa sulla base di una polizza assicurativa corrispondente. Se la cessione non è consentita, il Committente incarica la compagnia assicurativa di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente a Zimmer Group Italia s.r.l.. Ciò non pregiudica eventuali altri crediti di Zimmer Group Italia s.r.l.. Su nostra richiesta, il Committente è tenuto a fornirci la prova di aver stipulato le polizze assicurative di cui sopra. Siamo autorizzati ad assicurare noi stessi, a spese del Committente, la merce soggetta a riserva di proprietà contro i danni da incendio, acqua, rottura e furto (inclusi scasso e rapina a mano armata), nella misura in cui il Committente, su richiesta, non fornisca la prova di una corrispondente polizza assicurativa.
  6. Il Committente è autorizzato a vendere la merce con riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. La costituzione in pegno, la cessione o la cessione in garanzia della merce non sono tuttavia consentite senza il nostro consenso.
  7. Il Committente è tenuto a garantire i diritti di Zimmer Group Italia s.r.l. in caso di rivendita a credito della merce soggetta a riserva di proprietà.
  8. Il Committente ci cede sin d'ora e con la presente tutti i crediti derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà ai propri clienti finali o a terzi per un importo pari all'importo finale della fattura (inclusa l'imposta sulle vendite), indipendentemente dal fatto che gli oggetti di fornitura o la merce soggetta a riserva di proprietà vengano venduti con o senza ulteriore lavorazione. Nel caso in cui il Committente e i suoi clienti finali abbiano un rapporto di conto corrente, la cessione anticipata dei crediti si riferisce anche al saldo riconosciuto e, in caso di fallimento del cliente finale, al saldo "causale" allora esistente. Zimmer GmbH accetta questa cessione. Nel caso in cui la cessione non sia ammissibile, il Committente incarica i propri clienti finali di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente a Zimmer Group Italia s.r.l.. Al Committente viene conferita una procura revocabile per l'incasso dei crediti ceduti a Zimmer Group Italia s.r.l. a proprio nome in qualità di fiduciario che agisce per nostro conto. Gli importi riscossi devono essere immediatamente rimessi a noi. Ciò non pregiudica la nostra facoltà di esigere noi stessi il pagamento dei crediti; ci impegniamo tuttavia nei confronti del Committente a non esigere il pagamento dei crediti fintantoché il Committente adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento, non sia in ritardo con i pagamenti, non apra o richieda una procedura di insolvenza sul proprio patrimonio o una procedura analoga per la liquidazione dei debiti e non venga a conoscenza di circostanze che ci diano motivo di dubitare della capacità di pagamento o dell'affidabilità creditizia del Committente e che mettano a repentaglio i nostri diritti al pagamento della prestazione che ci spetta in cambio.
  9. Il Committente si occupa per nostro conto della modifica o della lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà, senza che ciò comporti alcun obbligo da parte nostra. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata, mescolata o combinata con merce non di nostra proprietà, ci viene concessa la comproprietà dei nuovi prodotti creati in proporzione al valore fatturato della merce lavorata (valore finale della fattura compresa l'imposta sulle vendite) in proporzione al valore fatturato della merce lavorata, mescolata o combinata al momento della lavorazione, mescolanza o combinazione. Se l'acquirente acquisisce la proprietà esclusiva del nuovo prodotto, le parti contraenti concordano con la presente che l'acquirente ci concede la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al valore della nostra merce lavorata, combinata o mescolata con riserva di proprietà (importo finale netto fatturato inclusa l'imposta sul valore aggiunto) per gli altri oggetti lavorati, combinati o mescolati e immagazzina il prodotto per noi senza spese.
  10. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri oggetti, indipendentemente dal fatto che venga rivenduta senza o dopo lavorazione, mescolanza o combinazione, allora la cessione anticipata concordata sopra è valida solo per l'importo del valore della fattura della nostra merce soggetta a riserva di proprietà (importo finale netto fatturato comprensivo di imposta sul valore aggiunto) che viene rivenduta insieme agli altri oggetti.
  11. Per garantire i nostri crediti di cui sopra, il Committente ci cede anche i crediti che gli spettano nei confronti di terzi a causa della combinazione della merce soggetta a riserva di proprietà con un immobile.
  12. Nel caso di una cessione globale da parte del Committente, i crediti a noi ceduti ai sensi dei n. 8 - 11 devono essere espressamente rimossi.
  13. Se il Committente viola il contratto, in particolare ritardando o cessando i pagamenti, rifiutando di pagare gli assegni, richiedendo una procedura di insolvenza sul suo patrimonio o una procedura analoga per la liquidazione dei debiti, decade l'autorizzazione del Committente a disporre della merce soggetta a riserva di proprietà e a riscuotere i crediti ceduti. Lo stesso vale se veniamo a conoscenza di altre circostanze che ci danno motivo di dubitare della capacità di pagamento del Committente e attraverso le quali i nostri diritti di pagamento per la prestazione che ci spetta in cambio sembrano essere compromessi.
  14. Nei casi di cui al punto 13, dopo aver inviato un sollecito e fissato contemporaneamente un'adeguata proroga del termine di pagamento del prezzo contrattuale, siamo autorizzati a riprendere possesso della merce con riserva di proprietà anche dopo la scadenza della proroga. Tuttavia, se il committente ha richiesto una procedura d'insolvenza sul suo patrimonio, siamo autorizzati a recedere immediatamente dal contratto e a richiedere l'immediata restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà. In caso di nostra richiesta di restituzione, il committente è tenuto a consegnarci immediatamente la merce soggetta a riserva di proprietà. La nostra accettazione della merce soggetta a riserva di proprietà restituita costituisce un recesso dal contratto. Dopo aver preso possesso della merce soggetta a riserva di proprietà, siamo autorizzati a farne uso. Il ricavato di tale utilizzo viene accreditato agli obblighi del committente, detratte le spese di utilizzo ragionevoli.
  15. Nei casi di cui al punto 13, abbiamo il diritto di esigere che il Committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori. Su nostra richiesta, il Committente deve fornirci le informazioni necessarie per la riscossione dei crediti ceduti, presentarci i relativi documenti e informare i debitori (terzi) della cessione. In questo caso, il committente è tenuto in particolare a fornirci i nomi e gli indirizzi dei debitori (terzi), nonché l'importo dei crediti e la data di fatturazione. Inoltre siamo autorizzati a comunicare noi stessi la cessione ai debitori (terzi).
  16. Su richiesta del Committente, ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti in base alle suddette disposizioni, nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi del 10% o più i nostri crediti da garantire dal rapporto commerciale con il Committente, nella misura in cui questi non siano ancora stati pagati. Ci riserviamo il diritto di scegliere quali titoli svincolare.
  17. Per forniture in luoghi disciplinati da una legislazione diversa, dove la presente disposizione sulla riserva di proprietà non prevede la stessa garanzia della Repubblica Italiana, il Committente ci concede un corrispondente diritto di garanzia. Nella misura in cui siano necessarie ulteriori misure, il Committente adotterà tutte le misure necessarie per concedere immediatamente a Zimmer Group Italia s.r.l. tale diritto di garanzia. Il Committente parteciperà a tutte le misure necessarie e utili all'efficacia e all'applicabilità di tali interessi di garanzia.

 

§ 16: Utilizzo del software

Nella misura in cui il software è incluso nell'ambito della fornitura, al Committente viene concesso un diritto non esclusivo all'utilizzo di tale software, compresa la relativa documentazione. Il software viene ceduto esclusivamente per l'utilizzo sull'oggetto della fornitura a ciò destinato. Questo diritto non è trasferibile. Il Committente non è autorizzato a concedere i diritti d'uso a terzi. È vietato qualsiasi utilizzo del software su più di un sistema. Il Committente può riprodurre, rielaborare, tradurre o convertire il codice oggetto nel codice sorgente solo nella misura autorizzata dalla legge. Il committente si impegna a non rimuovere le informazioni esistenti sul produttore, in particolare i marchi di copyright o di registrazione, come i numeri di registrazione nel software, e a non modificarlo senza la nostra espressa e preventiva autorizzazione. Gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le copie, rimangono di proprietà di Zimmer GmbH in qualità di produttore o del fornitore del software.

 

§ 17: Protezione dei dati; dichiarazioni di consenso del committente

  1. Nota ai sensi della normativa sulla privacy:
    I dati necessari per l'evasione dell'ordine, in particolare il nome e l'indirizzo o la sede commerciale del committente, vengono da noi memorizzati elettronicamente e allo stesso modo vengono utilizzati ed elaborati dalla nostra azienda per la gestione degli ordini, in particolare per la comunicazione con il committente o l'elaborazione di richieste corrispondenti del committente, nonché per ulteriori scopi pubblicitari (mailing, invio di opuscoli, ecc.). Inoltre, i dati del contratto saranno utilizzati per avviare un controllo della solvibilità, se necessario, da un'agenzia di credito commerciale. Memorizziamo ed elaboriamo i dati del committente nel rigoroso rispetto della legge Italiana sulla protezione dei dati.
  2. Dichiarazioni di consenso del committente:
    Il committente dichiara il suo consenso alla memorizzazione dei suoi dati di cui al punto 1 tramite una richiesta a noi rivolta, al più tardi però al momento della stipula del contratto. Inoltre, il committente si dichiara d'accordo che, in caso di violazione del contratto, siamo autorizzati a trasmettere questi dati a società e persone alle quali affidiamo l'esecuzione dei nostri diritti e delle nostre rivendicazioni. Inoltre, il committente si dichiara d'accordo che, nella misura in cui un invio non possa essere consegnato all'indirizzo precedentemente noto, l'azienda postale da noi utilizzata possa fornirci l'indirizzo valido del committente. Il committente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il suo consenso alla suddetta memorizzazione, utilizzo ed elaborazione dei suoi dati. Può richiedere in qualsiasi momento per iscritto la cancellazione dei suoi dati. Il committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati memorizzati che lo riguardano, sull'origine e sul destinatario dei dati, sull'utilizzo dei dati e sullo scopo.

 

§ 18: Legge applicabile; lingua del contratto; luogo di giurisdizione; luogo di adempimento

  1. Le presenti Condizioni generali e tutti i rapporti giuridici tra il Committente e Zimmer Group Italia s.r.l. derivanti dal presente contratto sono soggetti esclusivamente alle leggi della Repubblica Italiana, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
  2. La lingua del contratto è il Italiano.
  3. Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi reciproci derivanti dal rapporto contrattuale è la sede ufficiale di Zimmer Group Italia S.r.l. in 27100 Pavia, Italia.
  4. Il foro competente per entrambe le parti contrattuali per tutte le controversie legali derivanti dal rapporto contrattuale e riguardanti la sua origine ed efficacia è il tribunale competente per la sede legale di Zimmer Group Italia s.r.l. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di scegliere anche di intentare un'azione presso la sede legale del Committente o presso qualsiasi altro tribunale competente consentito.

 

§ 19: Nullità parziale

Qualora una disposizione delle presenti Condizioni generali o una disposizione di altri accordi tra noi e il Committente dovesse essere ritenuta in qualsiasi momento totalmente o parzialmente nulla o inattuabile, o qualora le presenti Condizioni generali dovessero presentare delle lacune, la validità di tutte le altre disposizioni e/o accordi non sarà compromessa. La disposizione efficace o attuabile che più si avvicina allo scopo della disposizione inefficace o inattuabile verrà applicata al suo posto come concordato. In caso di lacuna, si applica la disposizione corrispondente a quella che sarebbe stata concordata secondo lo scopo delle presenti condizioni generali, nella misura in cui le parti contraenti avrebbero preso in considerazione la questione in questione fin dall'inizio.