Condizioni generali di contratto e fornitura nel settore dei sistemi EOAT

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Zimmer Group Italia S.r.l. / 27100 Pavia, Italia
Data: Aprile 2021

Amministratore delegato: Michele Gasparini Registro delle imprese n. 02560640183
Zimmer Italia S.r.l. è una società del gruppo Zimmer


§ 1: Area di applicazione, validità delle presenti condizioni

  1. Le presenti Condizioni generali di fornitura nell'area di attività Sistema generale (in breve: "Condizioni generali di fornitura") di Zimmer Group Italia s.r.l. (= di seguito denominata anche "noi" o "ci") si applicano esclusivamente nei confronti di una persona fisica o di una persona giuridica o società di persone autorizzata dalla legge che, al momento della stipula del contratto con noi, esercita la propria attività commerciale o professionale indipendente (imprenditore), nonché di una persona giuridica di diritto pubblico o di una società di diritto speciale di diritto pubblico.
  2. Tutti i servizi post-vendita e le consegne di Zimmer Group Italia s.r.l. nell'area generale dei sistemi (di seguito denominati "consegne" o "servizi") si basano esclusivamente sulle presenti Condizioni di fornitura. Con la presente rifiutiamo espressamente qualsiasi riferimento o controconferma da parte dell'Ordinante che faccia valere le proprie Condizioni generali di contratto e di fornitura. Non riconosciamo tali condizioni che si discostano dalle nostre Condizioni di consegna, a meno che non abbiamo espressamente accettato la loro validità per iscritto. Le nostre Condizioni generali di fornitura valgono anche se noi adempiamo consapevolmente e senza riserve a condizioni del Committente che si discostano dalle nostre Condizioni di fornitura.
  3. In caso di contratti incentrati su montaggio, messa in funzione, riparazione, manutenzione o altri servizi, le Condizioni generali di montaggio, messa in funzione, riparazione, manutenzione e altri servizi di Zimmer Group Italia s.r.l. prevalgono sulle presenti disposizioni. Per tutti gli altri aspetti, le Condizioni generali di Zimmer Group Italia s.r.l. sono di applicazione subordinata. Nel caso in cui le disposizioni delle presenti Condizioni generali di fornitura dell'Area generale dei sistemi siano in contrasto con le Condizioni generali di Zimmer Group Italia s.r.l., le prime hanno la precedenza nell'applicazione.


§ 2: Offerta, base contrattuale e conclusione del contratto

  1. Se non diversamente concordato, un contratto con noi entra in vigore al momento della ricezione della nostra conferma d'ordine da parte del committente, che può avvenire verbalmente, per telefono, per iscritto, via fax o via e-mail. Il contratto entra comunque in vigore al più tardi con la nostra messa a disposizione dell'oggetto della fornitura.
  2. Le nostre offerte sono sempre soggette a modifiche e non sono vincolanti. Le offerte e gli ordini del committente sono per noi vincolanti solo se noi li confermiamo nella forma sopra indicata o se vengono eseguiti con la fornitura dell'oggetto della fornitura.
  3. L'ordine di acquisto scritto, gli accordi scritti delle trattative contrattuali e altri accordi scritti (specifiche dei requisiti, altre descrizioni dei requisiti, ecc.) diventano la base del contratto.
  4. Tutte le specifiche del cliente finale devono essere elencate nella conferma d'ordine per essere valide. Di norma, ci sforziamo di prenderle in considerazione, eventualmente con un sovrapprezzo o in forma limitata.


§ 3: Proprietà degli oggetti di fornitura; modifiche costruttive; elenco dei materiali; disegni di approvazione; conformità; istruzioni di montaggio e d'uso; condizioni ambientali

  1. Le indicazioni contenute nelle nostre dichiarazioni pubbliche, quali cataloghi, opuscoli, pubblicità, listini prezzi (anche sotto forma di immagini) relative alle proprietà dei nostri oggetti di fornitura (quali pesi, dimensioni, capacità di tenuta, sensori, ecc.) non sono vincolanti se non sono espressamente parte integrante del contratto. Esse non comportano alcuna specificazione delle caratteristiche, a meno che le specifiche non siano state espressamente concordate tra noi e il committente. Le dichiarazioni pubbliche di terzi, come i nostri fornitori o le loro filiali, costituiscono parte delle caratteristiche dei nostri oggetti di fornitura solo se ciò è stato espressamente concordato tra noi e il committente al momento della stipula del contratto o se abbiamo adottato tali dichiarazioni di terzi espressamente e per iscritto nelle dichiarazioni pubbliche stesse.
  2. Siamo obbligati a mantenere l'adesione a norme volontarie (ad es. ANSI, ecc.) solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto.
  3. Le specifiche relative alle proprietà o alla durata dei nostri oggetti di fornitura non costituiscono una garanzia, e in particolare non costituiscono una garanzia di qualità o di durata, a meno che Zimmer Group Italia s.r.l. non assuma espressamente tale garanzia per iscritto.
  4. Per quanto riguarda la creazione di disegni tecnici, lo scambio bilaterale di disegni 3D viene effettuato in formato STEP e, per i disegni 2D, in formato DWG/DXF in una cornice di disegno aziendale Zimmer. Preferibilmente, vengono scambiati dati 3D. Un controllo dei contorni di interferenza attrezzatura/macchina e un controllo della capacità di carico e dello sbraccio vengono sempre eseguiti dal Committente, salvo accordi diversi. Il controllo finale è responsabilità del committente e viene riconosciuto con l'approvazione del disegno tecnico. Se necessario, ai documenti di approvazione vengono allegate versioni digitali di un piano pneumatico e di un piano elettronico in formato WS-CAD. Su richiesta è possibile fornire un'offerta per altri formati.
  5. La documentazione soddisfa i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Una dichiarazione di conformità secondo l'allegato II A o una dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato II B della direttiva macchine 2006/42/CE fa parte della fornitura.
  6. Le istruzioni di montaggio e d'uso sono redatte in conformità ai requisiti della direttiva macchine 2006/42/CE, allegato I, cap. 1.7.4 e seguenti. Forniamo le istruzioni di montaggio e d'uso come istruzioni d'uso originali in tutte le lingue ufficiali della Comunità Europea. Tutti i prodotti vengono forniti di serie con istruzioni d'uso originali in tedesco e inglese. Queste istruzioni d'uso originali vengono fornite gratuitamente. Per tutte le altre lingue della Comunità Europea, un listino prezzi può essere visualizzato tramite il nostro reparto vendite sul nostro sito web alla voce Service (link). Queste istruzioni di montaggio e d'uso sono contrassegnate come "Traduzioni delle istruzioni d'uso originali" (Direttiva Macchine 2006/42/CE, cap. 1.7.4.1 (b)). Per tutti i manuali nelle lingue ufficiali al di fuori dell'area di validità della Direttiva Macchine 2006/42/CE, valgono i prezzi e i tempi di consegna secondo le offerte o le conferme d'ordine concordate. A causa della catena di processo continuamente attiva dei nostri servizi di modifica e aggiornamento, i documenti di partenza non possono essere consegnati per traduzioni indipendenti.
  7. Su richiesta, mettiamo a disposizione la nostra lista di materiali preferiti per i mezzi operativi (standard del produttore). L'elenco dei materiali può essere adattato individualmente in base al progetto e alle necessità e dietro rimborso di eventuali sforzi e spese aggiuntive.
  8. Siamo autorizzati ad apportare modifiche all'entità della fornitura indicata nell'offerta che rimangano in armonia con le specifiche concordate con il cliente finale, senza che ciò comporti una modifica della funzione o un aumento dei costi. Durante il periodo di consegna ci riserviamo il diritto di apportare all'oggetto della fornitura modifiche costruttive o di forma che siano legate ad un miglioramento della tecnica o a disposizioni di legge, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'oggetto della fornitura e che le modifiche siano ragionevoli per il Committente. Non siamo tenuti ad apportare tali modifiche anche ai prodotti forniti in precedenza.
  9. Nel luogo di utilizzo si presuppone un ambiente pulito e intatto, privo di influssi chimici, elettrochimici o elettrici o di altri agenti aggressivi (ad es. vapori, sostanze chimiche, solventi, radiazioni, ecc.) Supponiamo una temperatura ambiente compresa tra 5 e 40°C e un'umidità massima del 70%. Eventuali scostamenti devono essere comunicati dal committente prima della stipula del contratto.


§ 4: Prezzi; pagamento; adeguamento dei prezzi

  1. Se non sono stati presi altri accordi, i nostri prezzi valgono "franco fabbrica" ed escludono la spedizione. I prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto vigente per legge. Il pagamento avviene secondo le condizioni di pagamento specificate nell'offerta.
  2. Le installazioni, i lavori di montaggio, la messa in funzione meccanica e le installazioni o gli accessori vengono fatturati separatamente, se non diversamente concordato. La fatturazione avviene dopo il rapporto di servizio. Si fa esplicito riferimento alle nostre condizioni generali di montaggio.
  3. Nel caso in cui nel corso del progetto sorgano modifiche non imputabili a noi e che comportino sforzi o spese aggiuntive, queste saranno riportate come spese aggiuntive e ci riserviamo il diritto di fatturarle al committente come tali.
  4. I prezzi indicati nella nostra offerta o alla stipula del contratto si basano sui nostri costi al momento della presentazione dell'offerta o della stipula del contratto. Ci riserviamo il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di adeguare i prezzi se tra la stipula del contratto e una data di consegna concordata intercorrono più di quattro mesi. Se in tale periodo si verifica una modifica sostanziale dei nostri costi a causa di un aumento dei costi, ad esempio a causa di un aumento dei costi dei materiali, dell'energia o dei salari dei nostri dipendenti e il conseguente aumento dei prezzi di almeno il 5% per gli articoli di consegna, ci riserviamo il diritto di aumentare i nostri prezzi nell'ambito delle mutate circostanze. Questo non si applica se siamo in ritardo con la consegna. Se l'aumento è superiore al 5%, al committente spetta il diritto di recesso.
  5. Il Committente ha il diritto di trattenere i pagamenti solo se le sue contropretese sono incontestate o stabilite in modo giuridicamente vincolante.
  6. Il Committente ha il diritto di compensare i pagamenti con contropretese solo se le sue contropretese sono incontestate o accertate in modo giuridicamente vincolante.


§ 5: Tempi di consegna; ritardi di consegna

  1. Il termine di consegna è determinato dagli accordi presi dalle parti del contratto. La sua osservanza presuppone il chiarimento di tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti; essa presuppone inoltre che il Committente abbia adempiuto tempestivamente e correttamente a tutti gli obblighi che gli incombono. Gli obblighi del Committente riguardano in particolare la fornitura tempestiva di quanto segue
    • modelli CAD dei pezzi (pezzo grezzo/finito)
    • dati della macchina
    • Dati del dispositivo
    • Tipo di robot
    • se del caso, le specifiche dei requisiti, le specifiche dei materiali operativi dei clienti finali
    • Tutti i componenti concordati forniti dal cliente e i campioni per l'esecuzione delle prove
    • Fornitura delle certificazioni o dei permessi richiesti dalle agenzie governative
    • Rilascio tecnico
    • Se applicabile, un acconto
    Gli obblighi del committente vengono adattati e ampliati nel singolo caso in base alle specifiche del prodotto e noi lo comunichiamo al committente. Per il settore di attività ingegneria funzionale/sistema di pinze, ci riferiamo espressamente all'aggiunta al § 7 n. 2. Se il committente non adempie ai suoi obblighi, non li adempie completamente o non lo fa in modo tempestivo, i nostri tempi di consegna si allungano di conseguenza. Ciò non vale se il ritardo è imputabile a noi.
  2. In caso di modifiche successive del contratto da parte delle parti che possono influenzare la data di consegna, il termine di consegna sarà adeguatamente prolungato, nella misura in cui non siano stati presi accordi speciali.
  3. Il rispetto del termine di consegna è subordinato alla consegna corretta e puntuale. Provvederemo a comunicare al più presto eventuali ritardi che appaiono imminenti.
  4. Il termine di consegna è considerato rispettato se l'oggetto della fornitura ha lasciato il nostro stabilimento prima della scadenza del termine di consegna o se è stato comunicato che l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione. Nella misura in cui l'accettazione deve avvenire - tranne nel caso di un rifiuto di accettazione autorizzato - è determinante la data di accettazione o, in alternativa, la comunicazione di disponibilità all'accettazione.
  5. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, a condizione che le parti rimanenti della fornitura siano state consegnate entro un termine di consegna ragionevole e che ciò non sia irragionevole per il Committente.
  6. Se la spedizione o l'accettazione viene ritardata per motivi imputabili al Committente, le spese derivanti dal ritardo possono essergli addebitate a partire da un mese dopo la notifica della disponibilità alla spedizione e/o all'accettazione.
  7. Se il termine di consegna è ritardato a causa di forza maggiore o di eventi non prevedibili (ad es. catastrofi naturali, epidemie, conflitti armati, rivoluzioni, terrorismo, sabotaggi, incidenti nucleari/reattori, scioperi, serrate legali, carenza di lavoratori, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere le necessarie autorizzazioni ufficiali, restrizioni di viaggio, consegne mancanti, errate o tardive da parte dei fornitori), saremo esonerati dai nostri obblighi di prestazione e contrattuali per la durata dell'interferenza e il termine per il completamento del nostro lavoro sarà prolungato di un importo ragionevole più un adeguato periodo di anticipo. Ciò vale anche se tali circostanze si verificano dopo il nostro ritardo.
  8. Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto senza preavviso se il fornitore non è in grado di eseguire l'intero contratto prima del trasferimento del rischio. Inoltre, il Committente è autorizzato a recedere dal contratto se, nel caso di un ordine, l'esecuzione di una parte della fornitura diventa impossibile e il Committente ha un interesse giustificato a rifiutare la consegna parziale. In caso contrario, il Committente dovrà pagare il prezzo contrattuale applicabile alla consegna parziale. Lo stesso vale in caso di nostra impossibilità. Per tutti gli altri aspetti valgono i diritti di cui al § 10 n. 2. Se l'impossibilità o l'incapacità si verifica durante il ritardo dell'accettazione o se il Committente è l'unico o il principale responsabile di queste circostanze, il Committente è tenuto a fornire un risarcimento.
  9. Se il Committente subisce un danno a causa di un ritardo imputabile a noi, ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per il ritardo. L'indennizzo ammonta allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma in totale non più del 3% dell'indennizzo per la parte di lavoro da noi eseguita che non può essere utilizzata tempestivamente a causa del ritardo.
  10. Se il Committente, in considerazione delle eccezioni di legge, stabilisce un termine ragionevole per l'esecuzione dopo la scadenza e tale termine non viene rispettato, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto nell'ambito delle norme di legge. Il Committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se intende avvalersi del suo diritto di recesso, qualora sussistano motivi di recesso. Ulteriori diritti estesi dovuti al ritardo si basano esclusivamente sul § 10 n. 2.


§ 6: Spedizione; Trasferimento del rischio; Accettazione

  1. Il committente si assume il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura o della fornitura parziale non appena noi lo abbiamo consegnato alla persona che deve effettuare il trasporto, ma al più tardi quando l'oggetto della fornitura o la fornitura parziale lascia il nostro stabilimento per essere spedito. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la spedizione avvenga dal luogo di adempimento e da chi sostiene le spese di trasporto/spedizione.
  2. Nella misura in cui l'accettazione deve avvenire, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Essa deve essere effettuata immediatamente alla data di accettazione o, in alternativa, dopo che abbiamo comunicato la volontà di accettare. Il committente non può rifiutare l'accettazione a causa della presenza di un difetto non significativo.
  3. Se l'oggetto della fornitura è pronto per la spedizione o l'accettazione e se la disponibilità alla spedizione e/o all'accettazione viene comunicata al committente e se la spedizione o l'accettazione viene ritardata per motivi a noi non imputabili, il rischio viene trasferito al committente dopo la comunicazione della disponibilità alla spedizione e/o all'accettazione. Ci impegniamo a stipulare le polizze assicurative richieste dal Committente a spese di quest'ultimo.


§ 7: Disposizioni supplementari per l'area dei moduli funzionali / sistemi di presa

  1. Per i componenti standard, specifici per il progetto o specifici per il cliente vale quanto segue:
    a) I dati di peso nel testo descrittivo dell'articolo sono una stima e non sono vincolanti.
    b) La necessità di lubrificazione dei singoli componenti è rappresentata da un foro filettato per punto di lubrificazione direttamente sulla parte da lubrificare o tramite un nipplo di lubrificazione su questa parte. Eventuali componenti aggiuntivi richiesti (taniche di lubrificazione, distributori per pistoni, ecc.) non vengono offerti se non espressamente indicati nel testo dell'offerta.
    c) L'offerta base non comprende l'etichettatura o la marcatura di attuatori, cavi e altri componenti elettrici. Su richiesta, può essere fornita un'offerta per il sovrapprezzo associato a ciò.
    d) Gli alberi servoelettrici sono dotati di marcatura di riferimento.
    e) I sensori nel nostro design standard per il rilevamento degli stati di commutazione comuni nell'attuatore sono inclusi. Per altre esecuzioni, l'entità e il prezzo vengono stabiliti in anticipo.
    f) La tubazione e il cablaggio degli attuatori, così come la fornitura di valvole, tubi e cavi possono essere offerti su richiesta con un costo aggiuntivo.
    g) Di norma, i componenti non vengono verniciati. Le parti in acciaio sono ossidate di nero o temperate. Alluminio/ acciaio inossidabile sono grezzi e non verniciati. Di regola, le finiture sono disponibili con un sovrapprezzo.
  2. Obblighi del committente validi in aggiunta al § 5 n. 1
    a) Circa 2 settimane prima della data di consegna, il committente deve fornirci gratuitamente i pezzi stabiliti e concordati in precedenza (ad es. servomotori, assi di rotazione, ecc.).
    b) Prima della consegna del sistema di presa, dobbiamo verificare il funzionamento del processo di presa. A tal fine, il committente deve fornirci gratuitamente e circa 2 settimane prima della data di consegna ordinata, il/i componente/i campione necessario/i per il montaggio finale che sia/siano in condizioni di lavorazione corrispondenti al processo di presa. Se non è possibile mettere a disposizione del committente la merce, non ci facciamo carico di eventuali costi conseguenti per difetti che avrebbero potuto essere scoperti durante una prova di presa adeguata al momento del montaggio finale in fabbrica e quindi evitati. Un documento con l'indirizzo di consegna e le informazioni necessarie sui componenti può essere fornito su richiesta.


§ 8: Disposizioni aggiuntive per il settore della costruzione di moduli / sistemi completi / ingegneria dei sistemi

  1. Offerte di base / Procedura standard
    Per i moduli, i sistemi completi e gli impianti descritti nelle nostre offerte e conferme d'ordine si applica la procedura standard, a meno che non siano stati presi accordi diversi per iscritto.
    a) I moduli, i sistemi completi e gli apparecchi vengono allestiti e collaudati in parti presso il nostro stabilimento prima della consegna. Prima della consegna è possibile programmare un'ispezione (verifica funzionale) dei moduli, dei sistemi completi e degli apparecchi da parte del committente presso il nostro stabilimento. L'allestimento dello stabilimento deve essere coordinato con il committente in base al progetto specifico. Fanno eccezione in ogni caso la recinzione di sicurezza ed eventuali sistemi di estrazione richiesti.
    b) Se è prevista un'approvazione, questa ha luogo dopo la messa in funzione. I criteri esatti di approvazione devono essere indicati in una specifica di accettazione prima della conferma dell'ordine.
    c) Se è stato espressamente concordato un corso di formazione come contenuto aggiuntivo della vendita, la formazione (teorica) e l'orientamento (pratico) devono essere effettuati dopo l'installazione e la messa in funzione. Solo il personale addestrato in questo modo è autorizzato a utilizzare l'impianto.
    d) Se l'assistenza alla produzione è stata espressamente concordata come contenuto aggiuntivo alla vendita, l'assistenza alla produzione viene effettuata dopo l'installazione e la messa in funzione. L'assistenza alla produzione ha luogo su accordo durante il normale orario di lavoro (8.00-16.00) ed è indicato nell'offerta.
  2. Dati di prestazione
    a) I dati di prestazione dei moduli, dei sistemi completi e delle attrezzature dipendono dall'applicazione. I dati di prestazione definitivi possono essere determinati durante la fase di progettazione. Tutte le dichiarazioni fatte in anticipo sono solo a scopo informativo e non sono vincolanti.
    b) Se non diversamente concordato, la disponibilità tecnica dei moduli, dei sistemi completi o delle apparecchiature è del 92% secondo la VDI 3423 per l'ambito descritto nelle specifiche dei requisiti.
  3. Dichiarazione di garanzia
    a) Garantiamo la completezza del sistema descritto nell'offerta nonché la documentazione necessaria a tal fine (garanzia di completezza).
    b) Garantiamo che il sistema offerto svolge i compiti secondo i requisiti (garanzia di funzionalità)


§ 9: Diritti di garanzia; difetti materiali e giuridici

Rispondiamo dei difetti della fornitura senza possibilità di ulteriori rivendicazioni - con riserva del § 10 - come segue:

A. Difetti materiali

  1. A nostra discrezione, ripareremo o sostituiremo gratuitamente le parti della fornitura che si rivelano difettose a causa di una circostanza che si è verificata prima del trasferimento del rischio. Se si riscontrano tali difetti, è necessario comunicarcelo immediatamente per iscritto. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.
  2. Dopo averci consultato, il committente deve darci il tempo necessario e la possibilità di effettuare tutte le riparazioni e le consegne sostitutive che riteniamo necessarie. In caso contrario, siamo esonerati dalla responsabilità per le conseguenze. Solo in casi urgenti (che mettono in pericolo la sicurezza di funzionamento, per difendersi da danni sproporzionati) il Committente ha il diritto di eliminare autonomamente i difetti o di farli eliminare da terzi e di esigere da noi il rimborso delle spese necessariamente risultanti. Il Committente deve comunicarci immediatamente i casi urgenti.
  3. Dei costi immediati derivanti dall'eliminazione del difetto o dalla fornitura di una sostituzione, i costi del pezzo sostitutivo, compresa la spedizione, sono a nostro carico, a condizione che il reclamo si dimostri giustificato. Sono a nostro carico anche i costi di smontaggio e montaggio, nonché i costi per la messa a disposizione dei tecnici di montaggio e degli assistenti necessari, comprese le spese di viaggio, a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato per noi. Se l'elemento fornito non si trova presso la sede del Committente, le maggiori spese di trasporto e di viaggio sono a carico del Committente.
  4. Nell'ambito delle disposizioni di legge, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto se noi - tenendo conto delle eccezioni di legge - lasciamo scadere senza successo un periodo di tempo ragionevole stabilito per noi per la riparazione o la fornitura sostitutiva. Se il difetto è solo insignificante, il committente ha solo il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto. In tutti gli altri casi è escluso il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale. Ulteriori diritti estesi si basano sul § 10 n. 2 delle presenti condizioni.
  5. Se il Committente ha avanzato un reclamo nei nostri confronti in relazione a presunti diritti di vizio e risulta che non vi è alcun vizio o che il presunto vizio è dovuto a circostanze per le quali non siamo responsabili, il Committente è tenuto a rimborsarci tutte le spese sostenute in relazione all'esame del reclamo del vizio e/o alla rettifica, a meno che non lo invochiamo senza motivo e il Committente non ne è responsabile.
  6. In particolare, non siamo responsabili
    a) per danni e difetti causati da un uso improprio o inadeguato dell'oggetto della fornitura, in particolare a causa di un uso eccessivo o di una sollecitazione eccessiva (limite di capacità), di un trattamento errato o negligente, di una manutenzione impropria o di un montaggio errato da parte del Committente, dell'uso di materiali di esercizio o di consumo inadeguati, di lavori di costruzione difettosi, di una fondazione inadeguata, degli effetti di fattori chimici, elettrochimici o elettrici - salvo che le circostanze di cui sopra siano di nostra responsabilità
    b) se le direttive di legge o le direttive da noi impartite in materia di installazione, funzionamento, manutenzione e pulizia non vengono rispettate dal Committente o da terzi, a meno che il rispettivo difetto in questione non sia il risultato di tale inosservanza
    c) per le conseguenze di interventi di riparazione impropri da parte del Committente o di un terzo incaricato dal Committente o se il Committente o un terzo incaricato dal Committente ha apportato modifiche all'oggetto della fornitura o ha sostituito parti senza il nostro consenso, a meno che il difetto in questione non ne sia la conseguenza
    d) per usura naturale dell'oggetto della fornitura o di singole parti.


B. Difetti legali

  1. Se l'utilizzo dell'oggetto della fornitura comporta una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore in Italia, procureremo a nostre spese al Committente il diritto di continuare ad utilizzare l'oggetto della fornitura o di modificare l'oggetto della fornitura in modo ragionevole per il Committente, affinché non sussista più la violazione dei diritti di proprietà industriale. Se ciò non è possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine ragionevole, il Committente è autorizzato a recedere dal contratto. Alle condizioni indicate, anche noi abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, ci impegniamo a tenere indenne il Committente dalle rivendicazioni incontestate o legalmente accertate dei proprietari dei diritti di proprietà in questione.
  2. I suddetti obblighi (§ 9 Sez. B n. 1) sono definitivi con riserva del § 10 n. 2 e 3 in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale o d'autore. Essi sussistono solo se
    • il committente ci comunica immediatamente le violazioni dei diritti d'autore
    • il Committente ci supporta in misura ragionevole nella difesa dei diritti rivendicati o ci consente di eseguire il § 9 Sez. B n. 1,
    • ci riserviamo il diritto a tutte le misure difensive, comprese le transazioni extragiudiziali,
    • il vizio di proprietà non si basa su un'istruzione del committente, la violazione non è stata causata dal fatto che il committente ha modificato l'oggetto della fornitura senza autorizzazione o lo ha utilizzato in modo contrario al contratto.


§ 10: Responsabilità; esclusione di responsabilità

  1. Se l'oggetto della fornitura non può essere utilizzato dal Committente come previsto dal contratto per nostra colpa a causa della mancata o errata esecuzione delle raccomandazioni fatte prima o dopo la stipula del contratto o a causa della violazione di altri obblighi contrattuali accessori, in particolare delle istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell'oggetto della fornitura, oltre al § 9 comma A si applicano le seguenti disposizioni, con esclusione di altre rivendicazioni del Committente.
  2. Siamo responsabili - indipendentemente dal motivo giuridico - per i danni che non si verificano all'oggetto di fornitura stesso in base a quanto segue:
    a) In caso di dolo
    b) In caso di grave negligenza del proprietario dell'azienda, dell'organo direttivo o dei dirigenti
    c) In caso di lesione colposa della vita, del corpo e della salute
    d) In caso di difetti che abbiamo dolosamente nascosto
    e) Come parte di una promessa di garanzia (specificamente come parte del § 8 No. 3)
    f) Nella misura in cui esiste una responsabilità per lesioni personali o danni materiali su oggetti usati privatamente secondo la legge italiana sulla responsabilità del prodotto.
  3. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali importanti (= obblighi che devono essere adempiuti per il corretto adempimento del contratto in primo luogo e che il partner contrattuale si aspetta e può aspettarsi regolarmente di adempiere), rispondiamo anche in caso di negligenza grave di dipendenti non dirigenti e in caso di negligenza semplice, limitatamente ai danni ragionevolmente prevedibili che sono tipici del contratto in quest'ultimo caso. Sono escluse rivendicazioni più ampie. L'esclusione di responsabilità vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti.


§ 11: Prescrizione

  1. Tutti i diritti del committente - indipendentemente dal motivo giuridico - si prescrivono in 12 mesi nel corso dell'utilizzo dell'oggetto della fornitura in esercizio a turno unico. In caso di utilizzo dell'oggetto della fornitura in più turni, il termine di prescrizione si riduce a sei mesi - indipendentemente dal motivo giuridico.
  2. I termini di prescrizione di cui al punto 1 iniziano a decorrere dal giorno successivo al collaudo o alla messa in funzione e non oltre 1 mese dopo la consegna. Ciò vale anche per il termine di prescrizione per i diritti di regresso nella catena di fornitura ai sensi della legge italiana. La sospensione della scadenza ai sensi della legge italiana rimane inalterata.
  3. I termini di prescrizione si applicano alle richieste di risarcimento ai sensi del § 10 n. 2 (a-d) e (f) così come ai difetti di una struttura e ai difetti degli oggetti di fornitura che sono stati utilizzati per una struttura secondo il loro tipo di funzione abituale e che hanno causato la sua difettosità.


§ 12: Riserva di proprietà

  1. Ci riserviamo la proprietà dell'oggetto di fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto di fornitura. In caso di prestazioni di montaggio o altre prestazioni aggiuntive, la proprietà dell'oggetto della fornitura passa al Committente solo al ricevimento del pagamento del montaggio o della parte di pagamento corrispondente alla prestazione eseguita.
  2. Siamo autorizzati ad assicurare, a spese del Committente, l'oggetto della fornitura contro i danni da furto, rottura, incendio, acqua e altri danni, nella misura in cui il Committente non fornisca la prova di un'assicurazione corrispondente.
  3. Il Committente può vendere, dare in pegno o cedere l'oggetto della fornitura a titolo di garanzia solo previo consenso scritto del fornitore. Il committente è inoltre obbligato a comunicarci immediatamente un pignoramento, un recupero o un'altra interferenza da parte di terzi.
  4. Nel caso in cui il committente agisca in modo contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati, conformemente alle disposizioni di legge, a recedere dal contratto e a rientrare in possesso dell'oggetto della fornitura dopo aver inviato un sollecito. L'applicazione della riserva di proprietà e il pignoramento dell'oggetto della fornitura da parte nostra non sono considerati un recesso dal contratto. Durante il periodo della riserva di proprietà, il Committente è tenuto ad informarci immediatamente e per iscritto se un terzo fa valere pretese o diritti sull'oggetto della riserva di proprietà. Il Committente ci sosterrà gratuitamente nel perseguimento dei nostri interessi.


§ 13: Utilizzo del software, utilizzo dei documenti forniti; diritti di terzi

  1. Nella misura in cui nell'ambito della fornitura è compreso un software, al Committente viene concesso un diritto non esclusivo all'utilizzo di tale software e della relativa documentazione. Esso viene ceduto per l'utilizzo sull'oggetto della fornitura. È vietato qualsiasi utilizzo del software su più di un sistema. Il committente può riprodurre, rielaborare, tradurre o convertire il codice oggetto nel codice sorgente solo nella misura autorizzata dalla legge. Il committente si impegna a non rimuovere le informazioni esistenti sul produttore, in particolare le informazioni sul copyright (marchi di copyright o di registrazione), né a modificarle senza la nostra esplicita autorizzazione. Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, incluse le copie, rimangono di nostra proprietà o del fornitore del software. La concessione di sottolicenze non è consentita.
  2. Indipendentemente dal contenuto specifico dell'incarico (ingegneria di progettazione, servizi di ingegneria, ecc.), ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d'autore per tutti i contenuti forniti al Committente, compresi documenti, supporti dati, figure, disegni, modelli, costi, stime dei costi, documentazione e altri documenti da noi prodotti, nonché informazioni simili in forma tangibile o intangibile (anche in formato elettronico). Essi non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto e non devono essere resi accessibili a terzi senza la nostra previa autorizzazione scritta. Ciò vale in particolare per tutti i documenti che abbiamo designato come confidenziali.
  3. La documentazione tecnica fornitaci dal Committente e da noi richiesta, ad esempio per l'esecuzione delle prestazioni concordate, non deve essere utilizzata per scopi diversi dall'adempimento del contratto.
  4. Il Committente è l'unico responsabile della correttezza dei documenti che ci ha fornito.
  5. Il Committente è l'unico responsabile della verifica dell'eventuale violazione dei diritti di terzi (dati, figure, disegni, modelli, documentazione, piani, ecc.) e di altre informazioni che il Committente ci ha fornito, in particolare dei diritti di proprietà industriale e d'autore. Nel caso in cui un terzo ricorra ad una causa contro di noi a causa dell'applicazione, dell'utilizzo o della riproduzione dei documenti che il Committente ci ha messo a disposizione per violazione dei diritti d'autore o di proprietà industriale o per violazione della legge italiana contro la concorrenza sleale, il Committente è tenuto a sostenerci nella difesa contro tale richiesta. Inoltre, il Committente è tenuto a risarcirci tutti i danni così subiti, compresi gli onorari degli avvocati e le spese processuali.


§ 14: Protezione dei dati; Dichiarazione di consenso del committente

  1. I dati necessari per l'evasione dell'ordine, in particolare il nome e l'indirizzo del committente, vengono da noi memorizzati elettronicamente e allo stesso modo vengono utilizzati ed elaborati dalla nostra azienda per la gestione degli ordini, in particolare per la comunicazione con il committente o per l'elaborazione delle relative richieste del committente. Inoltre, i dati del contratto vengono utilizzati per avviare, se necessario, un controllo della solvibilità da parte di un'agenzia di informazioni commerciali. Conserviamo ed elaboriamo i dati del committente nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
  2. Il committente dichiara il suo consenso alla memorizzazione dei suoi dati di cui al punto 1 mediante una richiesta a noi rivolta, al più tardi al momento della stipula del contratto. Inoltre, il committente si dichiara d'accordo che, in caso di violazione del contratto, siamo autorizzati a trasmettere questi dati a persone alle quali affidiamo l'esecuzione delle nostre rivendicazioni e dei nostri diritti. Il committente si dichiara inoltre d'accordo che, qualora un invio non possa essere recapitato all'indirizzo precedentemente noto, l'azienda postale da noi utilizzata possa fornirci l'indirizzo del committente. Il committente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il suo consenso alla suddetta memorizzazione, utilizzo ed elaborazione dei suoi dati. Può richiedere in qualsiasi momento per iscritto la cancellazione dei suoi dati. Il committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati memorizzati che lo riguardano, sull'origine e sul destinatario dei dati, sull'utilizzo dei dati e sullo scopo.


§ 15: Legge applicabile; Foro competente; Varie

  1. Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il committente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana relativo ai rapporti giuridici tra parti nazionali.
  2. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno decise dal tribunale competente per la sede commerciale di Zimmer Group Italia s.r.l.. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di intentare una causa presso la sede del Committente. Eventuali disposizioni imperative del diritto applicabile che prevedano luoghi di giurisdizione esclusivi restano impregiudicate dal presente regolamento.
  3. Se una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Consegna o una disposizione di altri accordi tra noi e il Committente dovesse essere ritenuta in qualsiasi momento non valida o inattuabile in tutto o in parte, o se le presenti Condizioni Generali di Consegna dovessero presentare delle lacune, la validità di tutte le altre disposizioni e/o accordi non sarà inficiata. La disposizione efficace o attuabile che più si avvicina allo scopo della disposizione inefficace o inattuabile verrà applicata al suo posto come concordato. In caso di lacuna, si applica la disposizione corrispondente a quella che sarebbe stata concordata in conformità allo scopo delle presenti Condizioni generali di fornitura, nella misura in cui le parti contraenti avrebbero preso in considerazione la questione in questione fin dall'inizio.
  4. Se non diversamente stabilito nelle presenti Condizioni generali di fornitura, la comunicazione via fax o e-mail può essere utilizzata per soddisfare il requisito della forma scritta.