Condizioni generali di montaggio, messa in servizio, riparazione, manutenzione e altri servizi

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Zimmer Group Italia S.r.l. / 27100 Pavia, Italia
Data: Aprile 2021

Amministratore delegato: Michele Gasparini Registro delle imprese n. 02560640183
Zimmer Italia S.r.l. è una società del gruppo Zimmer


§ 1: Area di applicazione, validità delle presenti condizioni

  1. Le presenti Condizioni generali di montaggio, messa in servizio, monitoraggio, riparazione, manutenzione e altri servizi (in breve: "Condizioni generali di montaggio") di Zimmer GmbH (= di seguito denominata anche "noi" o "ci") si applicano solo nei confronti di una persona fisica o di una persona giuridica o società di persone autorizzata dalla legge che, al momento della stipula del contratto con noi, esercita la propria attività commerciale o professionale indipendente (imprenditore), nonché di una persona giuridica di diritto pubblico o di una società a destinazione specifica di diritto pubblico.
  2. Tutte le prestazioni del cliente eseguite da Zimmer GmbH nell'ambito del montaggio, della messa in servizio, del monitoraggio, della riparazione, della manutenzione e di altri servizi (di seguito denominati "lavori" o "prestazioni lavorative") si basano esclusivamente sulle presenti Condizioni di montaggio. Con la presente rifiutiamo espressamente qualsiasi riferimento o controconferma da parte del committente che faccia valere le proprie condizioni generali nell'ambito del montaggio, della riparazione e dei servizi. Non riconosciamo tali condizioni che si discostano dalle nostre Condizioni di montaggio, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le nostre Condizioni generali di montaggio valgono anche se eseguiamo il lavoro senza riserve e nella consapevolezza che le nostre condizioni di montaggio sono in contrasto o si discostano dalle condizioni di montaggio del committente.
  3. Se il lavoro da eseguire fa parte di un contratto di fornitura, si applicano integralmente anche le nostre Condizioni generali di contratto. In caso di stipulazioni contraddittorie, ha la precedenza la stipulazione delle presenti Condizioni generali di montaggio.


§ 2: Definizione dei termini; ambito dei servizi di lavoro

  1. Manutenzione: Se non diversamente concordato per iscritto o definito nel regolamento tecnico del produttore, i lavori di manutenzione comprendono quanto segue:
    a) Controllo delle condizioni del dispositivo
    b) controllo delle funzioni e delle impostazioni
    c) Pulizia, se possibile e necessaria per il funzionamento
    d) Lubrificazione
    e) Riempimento, aggiunta o sostituzione di materiali di esercizio o di consumo
    f) Sostituzione programmata delle parti soggette a usura
  2. Riparazioni: Se non diversamente concordato per iscritto, i lavori di riparazione comprendono quanto segue:
    a) Risoluzione dei problemi
    b) Sostituzione di componenti usurati o difettosi e acquisto di parti nuove (marca originale o parti di pari qualità)
    c) Revisione di parti o componenti difettosi e successivo riutilizzo
    d) Controllo del funzionamento
    e) Misure per rimediare a danni a macchine e sistemi che (possono) comprometterne l'uso
    I lavori di riparazione possono essere eseguiti sia sul luogo di utilizzo che nel nostro stabilimento. Per le riparazioni nello stabilimento si fa esplicito riferimento al § 8.
  3. Montaggio: Se non diversamente concordato per iscritto o diversamente definito nelle istruzioni di montaggio del produttore, il montaggio comprende quanto segue:
    a) L'unione dei singoli componenti in un tutt'uno
    b) allineamento e montaggio
    c) Regolazione e collaudo
    d) Misure ausiliarie, ad esempio pulizia, sigillatura, lubrificazione, ecc.
  4. Messa in servizio: Se non diversamente concordato per iscritto, la messa in servizio comprende quanto segue:
    a) controlli necessari
    b) Lavori di regolazione e collaudi
    c) Test delle parti del sistema e dei sistemi che sono necessari per iniziare il funzionamento di prova dopo la fine del montaggio per raggiungere la capacità funzionale
    d) Monitoraggio dei cicli di prova
    e) Individuazione e riparazione dei guasti di cui siamo responsabili
  5. Altri servizi: Se non diversamente concordato per iscritto, per altri servizi si intendono i servizi concordati in modo specifico con i quali il Committente viene supportato e servito individualmente.


§ 3: Sicurezza sul lavoro; obblighi di collaborazione e assistenza tecnica del Committente

  1. Il Committente assiste il nostro personale nell'esecuzione dei lavori a sue spese, in particolare per garantire che il nostro personale possa iniziare immediatamente i lavori secondo il programma concordato ed eseguirli fino alla fine senza ritardi. A tal fine deve essere nominato un responsabile del montaggio. Questa persona si occupa della comunicazione con il committente. Se i lavori devono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, il Committente viene informato per iscritto entro un termine ragionevole.
  2. Il Committente adotta le misure speciali necessarie per la protezione del personale e delle merci nel luogo di montaggio. Informa inoltre il responsabile del montaggio su eventuali disposizioni speciali di sicurezza esistenti, importanti per il personale addetto al montaggio. Inoltre, informa il responsabile del montaggio in caso di violazione di tali norme di sicurezza da parte del personale addetto al montaggio.
  3. Su richiesta, il committente ci assiste completamente e gratuitamente nell'importazione e riesportazione dei nostri oggetti e strumenti, nonché nell'acquisizione di permessi di ingresso, uscita o lavoro; ciò vale anche per eventuali procedure doganali e certificati fiscali.
  4. Su richiesta, il Committente è tenuto a fornirci tempestivamente la documentazione tecnica aggiornata in suo possesso (ad es. disegni, descrizioni, tabelle, istruzioni, ecc.) utile per l'esecuzione dei lavori concordati, qualora questa non sia stata creata da noi stessi.
  5. Se i lavori vengono eseguiti nei locali del cliente, il Committente è tenuto a fornire assistenza tecnica a sue spese; in particolare, a garantire i seguenti presupposti:
    a) allacciamenti elettrici, alla rete e all'aria compressa secondo le specifiche indicate nel contratto di fornitura
    b) messa a disposizione e libero accesso a un'area di allestimento adeguata
    c) Proprietà del pavimento secondo le specifiche definite nel contratto di fornitura
    d) Messa a disposizione di un'area di lavoro e di sale di riposo per i nostri dipendenti e subappaltatori con impianti di lavaggio, servizi igienici e pronto soccorso, con collegamento telefonico e Internet se necessario
    e) Attrezzature di sollevamento adeguate, come una gru e un carrello elevatore, per il carico e lo scarico, il montaggio e il trasporto sul posto. L'altezza di sollevamento e la capacità di trasporto devono essere sufficienti per il montaggio dei componenti
    f) Esecuzione del trasporto interno dal punto di scarico al luogo di utilizzo
    g) Area di stoccaggio resistente alle intemperie e ai furti nelle vicinanze del luogo di montaggio per le parti fornite e un locale chiuso a chiave per il deposito dei nostri attrezzi
    h) Sufficienti parti campione, materiale e personale per avviare il funzionamento del sistema
    i) Fornitura dei dispositivi necessari e degli strumenti pesanti (ad esempio dispositivi di sollevamento, unità di saldatura e perforazione, ecc.) nonché dei beni di consumo e dei materiali necessari (ad esempio sottofondi, carburanti, oli, grassi, gas, acqua, elettricità, vapore, aria compressa, riscaldamento, luce, ecc.) Gli strumenti speciali necessari specificamente per gli impianti sono forniti da noi.
    j) Messa a disposizione del numero di assistenti necessari e qualificati per il lavoro previsto e per il tempo richiesto. In particolare, il personale alle nostre dipendenze non è obbligato ad eseguire lavori di muratura incidentali, lavori elettrici operativi o servizi ausiliari. Gli operai ausiliari utilizzati devono seguire le istruzioni del nostro responsabile del montaggio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli operai ausiliari. Se gli operai ausiliari causano difetti o danni a causa delle istruzioni del responsabile del montaggio, si applicano le disposizioni del § 10.
  6. Se il committente non adempie ai suoi obblighi, dopo la scadenza di un termine, siamo autorizzati a svolgere le attività che spettano al committente al suo posto e a sue spese. Le disposizioni legali rimangono inalterate.


§ 4: Risarcimento; Condizioni di pagamento

  1. Il lavoro viene fatturato in base al calcolo del tempo secondo le "Tariffe di fatturazione delle prestazioni" in vigore al momento della stipula del contratto, a condizione che non sia stata esplicitamente concordata per iscritto una tariffa fissa, forfettaria o a pacchetto. I costi di viaggio e di trasporto, i pezzi (di ricambio) utilizzati, i materiali, le prestazioni speciali, i tempi di attesa causati dal committente, gli straordinari e altri costi sono indicati separatamente nella fattura. I tempi di attesa causati dal committente, gli straordinari, le prestazioni speciali e gli altri costi imputabili al committente (costi aggiuntivi di manodopera, arrivi e partenze, ecc.) vengono fatturati in aggiunta anche se è stato concordato un prezzo fisso, forfettario o a pacchetto.
  2. I prezzi secondo le nostre "Tariffe di fatturazione dei servizi" non comprendono l'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto ci viene compensata in aggiunta per il rispettivo importo legale.
  3. Dopo la conclusione dell'incarico di lavoro, e al più tardi alla fine di ogni settimana di lavoro, il committente deve confermare le ore di lavoro del nostro personale impiegato sui fogli di presenza da presentare.
  4. Abbiamo il diritto di esigere adeguati pagamenti anticipati. Gli importi delle fatture devono essere pagati entro quattordici giorni senza sconti, salvo diverso accordo scritto. Tale termine è determinato dal ricevimento del pagamento da parte nostra. Se il committente è in ritardo con i suoi obblighi di pagamento, dovrà pagare un interesse del 9% al di sopra del rispettivo tasso d'interesse di base sull'importo della fattura ancora da pagare. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere un importo maggiore per i danni causati dalla mora. Il Committente ha il diritto di trattenere i pagamenti o di compensare i pagamenti con contropretese solo se le sue contropretese sono incontestate o sono state stabilite in modo giuridicamente vincolante.


§ 5: Servizi di riparazione irrealizzabili

  1. La ricerca dei guasti da noi eseguita per la formulazione di un'offerta e le altre spese sostenute e da documentare vengono fatturate al Committente, anche se il servizio di riparazione non può essere eseguito per motivi a noi non imputabili, in particolare per i seguenti motivi:
    • Il difetto in questione non è apparso durante il controllo in corso,
    • Il committente ha trascurato colpevolmente l'appuntamento di assistenza concordato,
    • L'ordine di riparazione è stato annullato durante l'esecuzione da parte del committente,
    • non è stato possibile procurarsi i pezzi di ricambio necessari o le parti di ricambio entro un termine ragionevole.
  2. Il sistema o la macchina da riparare deve essere riportato allo stato originale solo su esplicita richiesta del Committente, dietro rimborso delle spese, a meno che il lavoro eseguito non fosse necessario.
  3. In caso di prestazioni di riparazione non realizzabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni all'oggetto della riparazione, per la violazione di obblighi contrattuali accessori e per i danni che non si sono verificati all'oggetto della riparazione stesso. Ciò vale indipendentemente dal motivo giuridico invocato dal committente. D'altro canto, Zimmer GmbH è responsabile in caso di dolo, negligenza grave del proprietario, dell'organo di gestione o dei dirigenti, nonché in caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali principali (= obblighi che devono essere adempiuti per la corretta esecuzione del contratto in primo luogo e che il partner contrattuale si aspetta e può aspettarsi regolarmente di adempiere). In caso di violazione colposa dei principali obblighi contrattuali, Zimmer GmbH risponde solo dei danni ragionevolmente prevedibili e tipici del contratto, tranne nei casi di dolo e colpa grave del proprietario, dell'organo di gestione o del direttore esecutivo.
  4. Il § 5 si applica nella stessa misura anche per altre prestazioni.


§ 6: Tempo di esecuzione e ritardi

  1. Le nostre specifiche sui tempi di prestazione previsti si basano su stime approssimative e non sono quindi vincolanti, a condizione che non sia stata esplicitamente concordata una scadenza fissa.
  2. Il Committente può pretendere un accordo su un termine di esecuzione vincolante solo se l'oggetto del lavoro è definito con precisione, tutte le questioni commerciali e tecniche sono state chiarite, sono presenti i pezzi (di ricambio) necessari previsti, è stato raggiunto un accordo sull'entità delle attività di cooperazione del Committente e sono stati ottenuti dal Committente tutti i certificati e le autorizzazioni ufficiali.
  3. Se non iniziamo o non concludiamo i nostri lavori entro il termine concordato, il Committente deve fissarci per iscritto un termine ultimo ragionevole di almeno una settimana per l'inizio o la fine dei lavori. Se non iniziamo o terminiamo il lavoro entro il termine stabilito, il Committente ha il diritto di eseguire lui stesso i lavori necessari o di farli eseguire da terzi. Il Committente ha il diritto di esigere da noi il rimborso dei costi ragionevoli per tali lavori sostitutivi eseguiti.
  4. Interruzioni del lavoro, ritardi e proroghe dei termini di esecuzione oltre il termine esplicitamente concordato, riconducibili a circostanze non imputabili a noi, sono a carico del Committente.
  5. Se il completamento del nostro lavoro viene ritardato per cause di forza maggiore o per eventi non prevedibili al momento della fornitura della prestazione (ad es. catastrofi naturali, epidemie, conflitti armati, rivoluzioni, terrorismo, sabotaggi, incidenti nucleari o ai reattori, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, di energia o di materie prime, difficoltà nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ufficiali, restrizioni di viaggio, consegne mancanti, errate o tardive da parte dei fornitori), saremo esonerati dai nostri obblighi contrattuali per la durata dell'interferenza e il termine per il completamento del nostro lavoro sarà prolungato di un importo ragionevole più un adeguato periodo di anticipo. Ciò vale anche se tali circostanze si verificano dopo il nostro ritardo.
  6. Se il committente subisce un danno a causa di un ritardo a noi imputabile, ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per il ritardo. L'indennizzo ammonta allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma in totale non più del 3% dell'indennizzo per la parte di lavoro da noi eseguita che non può essere utilizzata tempestivamente a causa del ritardo.
  7. Se il Committente, in considerazione delle eccezioni di legge, stabilisce un termine ragionevole per l'esecuzione dopo la scadenza e tale termine non viene rispettato, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto nell'ambito delle norme di legge. Il Committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se intende avvalersi del suo diritto di recesso, qualora sussistano motivi di recesso. Ulteriori pretese estese dovute al ritardo si basano esclusivamente sul § 10 n. 3 delle presenti condizioni.


§ 7: Accettazione; Trasferimento dell'uso e del rischio

  1. Il Committente è tenuto ad accettare la prestazione d'opera non appena gli sia stato comunicato il completamento della prestazione d'opera e sia stato effettuato un eventuale collaudo contrattualmente definito dell'opera eseguita. Il Committente non può rifiutare l'accettazione a causa della presenza di un difetto non significativo. Se il committente trascura il collaudo immediato dopo la dimostrazione della volontà di accettazione, la nostra prestazione d'opera si considera comunque accettata se sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla dimostrazione della volontà di accettazione o se il committente ha iniziato l'utilizzo dell'impianto/macchina/dispositivo (ad es. messa in funzione, inizio della produzione), oppure se il committente ha trascurato il collaudo per un motivo diverso da un vizio a noi segnalato.
  2. I costi della prova di accettazione (compresi i costi dei materiali campione e dei mezzi operativi) sono a carico del Committente. I costi del nostro personale sono invece a nostro carico.
  3. Se la nostra prestazione lavorativa si dimostra non conforme al contratto, siamo obbligati ad eliminare il difetto. Ciò non vale se il difetto è insignificante per gli interessi del Committente o si basa su una condizione attribuita al Committente.
  4. La nostra responsabilità per i vizi riscontrabili viene meno con l'accettazione, nella misura in cui il Committente non abbia fatto valere un determinato vizio.
  5. Una volta dimostrata la fine dei lavori o completato il collaudo (se concordato), l'uso e il rischio dell'opera passano al Committente.


§ 8: Trasferimento dell'oggetto della riparazione al nostro stabilimento

  1. Se il trasferimento dell'oggetto della riparazione al nostro stabilimento è necessario per determinati ordini di riparazione, il trasporto dell'oggetto della riparazione da e verso lo stabilimento avviene a spese del committente.
  2. Il rischio del trasporto è a carico del committente. Su esplicita richiesta del committente, il trasporto verso e dallo stabilimento può essere assicurato a sue spese contro i rischi di trasporto assicurabili (ad es. rottura, incendio, furto, ecc.).
  3. Non esiste alcuna copertura assicurativa durante la riparazione nel nostro stabilimento. Il committente provvede a mantenere la copertura assicurativa esistente per l'oggetto della riparazione (ad es. per quanto riguarda la protezione contro l'incendio, la rottura della conduttura dell'acqua, la tempesta e la rottura delle macchine, ecc.). Forniremo una protezione assicurativa contro questi rischi solo su esplicita richiesta e a spese del committente.


§ 9: Garanzia; Difetto di qualità

  1. Dopo l'accettazione della prestazione d'opera, siamo responsabili dei difetti tali da doverli eliminare, indipendentemente dal § 9 n. 5 e dal § 10, con esclusione di tutte le altre pretese del Committente. Il committente deve informarci immediatamente e per iscritto dei vizi, al più tardi però entro 5 giorni lavorativi dal rilevamento.
  2. Non ci assumiamo alcuna responsabilità se il difetto è insignificante per gli interessi del Committente o si basa su una condizione attribuita al Committente.
  3. Se il Committente o un terzo incaricato dal Committente apporta modifiche o esegue lavori di revisione in modo improprio senza la nostra previa autorizzazione, la nostra responsabilità decade per le conseguenze che ne derivano. Solo in casi urgenti che mettono in pericolo la sicurezza d'esercizio e per evitare un danno eccessivo, nel qual caso dobbiamo essere immediatamente avvisati, o se lasciamo trascorrere un termine ragionevole per l'eliminazione dei difetti, il Committente ha il diritto di far eliminare il difetto da terzi e di richiedere a noi il rimborso delle spese necessarie.
  4. Dei costi immediati derivanti dall'eliminazione del difetto, i costi del pezzo sostitutivo o del pezzo di ricambio, compresa la spedizione, sono a nostro carico, a condizione che il reclamo si dimostri giustificato. Sono a nostro carico anche le spese di smontaggio e montaggio, nonché le spese per la messa a disposizione dei tecnici di montaggio e degli assistenti necessari, comprese le spese di viaggio, a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato per noi.
  5. Se - in considerazione delle eccezioni di legge - lasciamo trascorrere un termine adeguato per l'eliminazione del difetto senza intervenire, il Committente ha il diritto di ridurre il prezzo nell'ambito delle disposizioni di legge. Il diritto di riduzione sussiste anche in altri casi di mancato rimedio dei difetti. Nel caso in cui il committente, nonostante la riduzione, sia manifestamente disinteressato alla prestazione lavorativa, il committente può recedere dal contratto.
  6. Se il Committente ha avanzato un reclamo nei nostri confronti in relazione a presunti diritti di vizio e risulta che non vi è alcun vizio o che il vizio rivendicato è dovuto a circostanze per le quali non siamo responsabili, il Committente è tenuto a rimborsarci tutte le spese sostenute in relazione all'esame del reclamo di vizio e/o alla rettifica, a meno che non lo invochiamo senza giustificazione e il Committente non ne è responsabile.
  7. Non siamo responsabili
    a) per danni e difetti causati da un uso improprio o inadeguato della macchina o dell'impianto, in particolare per uso eccessivo o sollecitazione eccessiva, manipolazione errata o negligente, manutenzione impropria, montaggio errato da parte del Committente, uso di materiali di esercizio o di consumo inadeguati, a meno che le circostanze di cui sopra non siano di nostra responsabilità
    b) se non vengono rispettate dal Committente o da terzi le direttive di legge o le direttive da noi impartite in materia di manipolazione, installazione, funzionamento, manutenzione e pulizia, a meno che il rispettivo difetto in questione non sia la conseguenza di tale inosservanza
    c) per le conseguenze di interventi di riparazione impropri da parte del Committente o di terzi incaricati dal Committente o se il Committente o terzi incaricati dal Committente hanno apportato modifiche alla macchina/all'impianto o sostituito parti senza il nostro consenso, a meno che il difetto in questione non ne sia la conseguenza
    d) per usura naturale della macchina/sistema o di singole parti.
  8. Il periodo di garanzia per le parti nuove è di 12 mesi. Il periodo di garanzia per i pezzi di montaggio, di ricambio o di sostituzione usati è di 6 mesi, salvo accordi diversi. Ci riserviamo il diritto di fare una regola diversa per l'installazione di determinate parti, che poi deve essere inclusa nella conferma dell'ordine. Questo riguarda le parti installate che sono conformi ad una regolamentazione delle ore di funzionamento nel senso di sollecitazione della parte e che quindi comportano tempi di garanzia più brevi in determinate circostanze. Nei casi summenzionati, i periodi iniziano con l'accettazione o la messa in servizio, ma al più tardi 1 mese dopo la consegna delle parti.


§ 10: Responsabilità; esclusione di responsabilità

  1. Se un pezzo di montaggio, di ricambio o di sostituzione fornito viene danneggiato per nostra colpa durante il nostro servizio di lavoro, abbiamo la scelta di riparare o sostituire il pezzo a nostre spese. Inoltre, si applica il § 10 n. 3.
  2. Se le forniture da noi effettuate e le prestazioni di lavoro da noi eseguite non possono essere utilizzate dal Committente come previsto dal contratto per nostra colpa a causa della mancata o errata esecuzione delle raccomandazioni fatte prima o dopo la stipula del contratto o per la violazione di altri obblighi contrattuali accessori, in particolare delle istruzioni per il funzionamento della macchina/impianto o dei pezzi di ricambio/sostituzione da noi forniti, si applicano le seguenti disposizioni, ad esclusione di altre rivendicazioni del Committente.
  3. Rispondiamo dei danni - indipendentemente dal motivo giuridico - che si sono verificati al di fuori dei danni all'oggetto della nostra prestazione d'opera in conformità a quanto segue:
    a) In caso di dolo
    b) In caso di negligenza grave del proprietario dell'azienda, dell'organo di gestione o dei dirigenti
    c) In caso di lesione colposa della vita, del corpo e della salute
    d) In caso di difetti che abbiamo dolosamente nascosto
    e) Nell'ambito di una promessa di garanzia
    f) Nella misura in cui esiste una responsabilità per lesioni personali o danni materiali su oggetti usati privatamente secondo la legge italiana sulla responsabilità del prodotto.
  4. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali importanti (= obblighi che devono essere adempiuti per il corretto adempimento del contratto in primo luogo e che il partner contrattuale si aspetta e può aspettarsi regolarmente di adempiere), rispondiamo anche in caso di negligenza grave di dipendenti non dirigenti e in caso di negligenza semplice, limitatamente ai danni ragionevolmente prevedibili che sono tipici del contratto in quest'ultimo caso. Sono escluse rivendicazioni più ampie. L'esclusione di responsabilità vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti.


§ 11: Prescrizione

  1. Fatto salvo il § 9 n. 8, il termine di prescrizione per le rivendicazioni del committente - indipendentemente dal motivo giuridico - è di un anno. Il termine inizia con l'accettazione o la messa in funzione, ma al più tardi 1 mese dopo la consegna.
  2. I termini di prescrizione valgono per le richieste di risarcimento danni ai sensi del § 10 n. 3 a-d e f e per i difetti di una struttura e per i difetti degli oggetti di fornitura che sono stati utilizzati per una struttura secondo il loro tipo di utilizzo abituale e che ne hanno causato la difettosità.


§ 12: Riserva di proprietà

  1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o di sostituzione che vengono consegnati, installati o utilizzati da noi rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il committente. Possono essere stipulati ulteriori accordi di garanzia.
  2. Nel caso in cui il Committente agisca in modo contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di riprenderci l'accessorio, il ricambio o la parte sostituita dopo aver inviato un sollecito. Il committente è obbligato a restituire il pezzo. L'applicazione della riserva di proprietà e il pignoramento dell'accessorio, del pezzo di ricambio o della parte sostituita non sono considerati un recesso dal contratto.
  3. Il diritto di pegno può essere fatto valere anche per un credito derivante da prestazioni lavorative e forniture di pezzi di ricambio effettuate in precedenza, se sono in relazione con l'oggetto del montaggio o della riparazione. Per altri crediti derivanti dal rapporto commerciale, il diritto di pegno si applica solo se questi crediti sono incontestati o legalmente vincolanti.
  4. Durante il periodo di riserva di proprietà, il Committente è tenuto a informarci immediatamente e per iscritto se un terzo fa valere pretese o diritti sull'oggetto della riserva di proprietà. Il Committente ci sosterrà gratuitamente nel perseguimento dei nostri interessi.


§ 13: Restituzione di pezzi di ricambio inutilizzati da parte del committente

  1. Se il Committente, al fine di ridurre i tempi di riparazione o di assistenza, ci ordina diversi pezzi di ricambio, poiché al momento dell'ordine non è stato definito il pezzo di ricambio necessario, il Committente è tenuto a rispedirci i pezzi di ricambio non necessari entro 2 settimane dalla fine della riparazione a proprie spese e a proprio rischio (trasporto e assicurazione pagati fino al nostro magazzino). Il Committente ci rimborserà l'eventuale diminuzione di valore del pezzo di ricambio restituito (ad es. segni d'uso dovuti al montaggio e/o alla rimozione).
  2. Ci riserviamo il diritto di addebitare al committente i costi risultanti per la merce in arrivo, il controllo e il riassortimento.


§ 14: Protezione dei dati; dichiarazione di consenso del committente

  1. I dati necessari per l'evasione dell'ordine, in particolare il nome e l'indirizzo o la sede commerciale del committente, vengono da noi memorizzati elettronicamente e allo stesso modo vengono utilizzati ed elaborati dalla nostra azienda per la gestione degli ordini, in particolare per la comunicazione con il committente o l'elaborazione delle relative richieste del committente, nonché per ulteriori scopi pubblicitari (mailing, ecc.). Inoltre, i dati del contratto saranno utilizzati per avviare un controllo del credito, se necessario, da un'agenzia di credito commerciale. Memorizziamo ed elaboriamo i dati del committente nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
  2. Il committente dichiara il suo consenso alla memorizzazione dei suoi dati di cui al punto 1 mediante una richiesta a noi rivolta, al più tardi al momento della stipula del contratto. Inoltre, il committente si dichiara d'accordo che, in caso di violazione del contratto, siamo autorizzati a trasmettere questi dati a persone alle quali affidiamo l'esecuzione delle nostre rivendicazioni e dei nostri diritti. Il committente si dichiara inoltre d'accordo che, qualora un invio non possa essere recapitato all'indirizzo precedentemente noto, l'azienda postale da noi utilizzata possa fornirci l'indirizzo del committente. Il committente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il suo consenso alla suddetta memorizzazione, utilizzo ed elaborazione dei suoi dati. Può richiedere in qualsiasi momento per iscritto la cancellazione dei suoi dati. Il committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati memorizzati che lo riguardano, sull'origine e sul destinatario dei dati, sull'utilizzo dei dati e sullo scopo.


§ 15: Legge applicabile; Foro competente; Varie

  1. Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il committente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica italiana relativo ai rapporti giuridici tra parti nazionali.
  2. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno decise dal tribunale competente per la sede commerciale di Zimmer GmbH. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di intentare una causa presso la sede del Committente. Eventuali disposizioni imperative del diritto applicabile che prevedano luoghi di giurisdizione esclusivi restano impregiudicate dal presente regolamento.
  3. Se una disposizione delle presenti Condizioni generali di montaggio o una disposizione di altri accordi tra noi e il Committente dovesse essere ritenuta in qualsiasi momento non valida o non attuabile in tutto o in parte, o se le presenti Condizioni generali di montaggio dovessero presentare delle lacune, la validità di tutte le altre disposizioni e/o accordi non sarà inficiata. La disposizione efficace o attuabile che più si avvicina allo scopo della disposizione inefficace o inattuabile verrà applicata al suo posto come concordato. In caso di lacuna, si applica la disposizione corrispondente a quella che sarebbe stata concordata secondo lo scopo delle presenti Condizioni Generali di montaggio, nella misura in cui le parti contraenti avrebbero preso in considerazione il punto in questione fin dall'inizio.
  4. Se non diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali di montaggio, la comunicazione via fax o e-mail può essere utilizzata per soddisfare il requisito della forma scritta.
  5. La documentazione tecnica fornitaci dal committente e di cui abbiamo bisogno per l'esecuzione del lavoro concordato, ad esempio nell'ambito del § 3 n. 4, non può essere utilizzata per scopi diversi dall'adempimento del contratto.